Art. 15. Disposizioni in materia di spese accasermamento e orario 1. Le spese per l'istruzione, il vitto, l'alloggio, il corredo e la relativa manutenzione degli allievi e degli aspiranti guardiamarina sono a carico dell'amministrazione della difesa. 2. Le spese per l'istruzione degli ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano corsi presso l'Accademia navale sono a carico dell'amministrazione della difesa. Le spese di vitto, alloggio, corredo e relativa manutenzione sono a carico degli ufficiali frequentatori. 3. Per esigenze formative: a) gli allievi e gli aspiranti guardiamarina hanno obbligo di accasermamento in Accademia navale; b) il comandante dell'istituto puo' disporre, per necessita' formative, l'obbligo di accasermamento in Accademia navale degli ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano corsi. 4. I frequentatori coniugati o con prole, dimoranti nel comune o in una localita' limitrofa ove ha sede l'Accademia navale, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento di cui al comma 3. L'autorizzazione, fermo restando il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi, puo' essere concessa, sospesa o revocata dal comandante dell'Accademia navale in relazione alle attivita' addestrative programmate e al profilo disciplinare del richiedente. 5. Ai frequentatori dei corsi non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.