Art. 15.

      Disposizioni in materia di spese accasermamento e orario

  1. Le spese per l'istruzione, il vitto, l'alloggio, il corredo e la
relativa  manutenzione  degli allievi e degli aspiranti guardiamarina
sono a carico dell'amministrazione della difesa.
  2. Le spese per l'istruzione degli ufficiali che a qualsiasi titolo
frequentano   corsi   presso   l'Accademia   navale   sono  a  carico
dell'amministrazione  della  difesa.  Le  spese  di  vitto, alloggio,
corredo  e  relativa  manutenzione  sono  a  carico  degli  ufficiali
frequentatori.
  3. Per esigenze formative:
    a)  gli  allievi  e  gli aspiranti guardiamarina hanno obbligo di
accasermamento in Accademia navale;
    b)  il  comandante  dell'istituto  puo'  disporre, per necessita'
formative,  l'obbligo  di  accasermamento  in  Accademia navale degli
ufficiali che a qualsiasi titolo frequentano corsi.
  4. I frequentatori coniugati o con prole, dimoranti nel comune o in
una  localita'  limitrofa  ove  ha  sede  l'Accademia navale, possono
chiedere  di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento di cui al
comma  3.  L'autorizzazione,  fermo  restando  il conseguimento degli
obiettivi   didattico-formativi,  puo'  essere  concessa,  sospesa  o
revocata  dal  comandante  dell'Accademia  navale  in  relazione alle
attivita'  addestrative  programmate  e  al  profilo disciplinare del
richiedente.
  5.  Ai  frequentatori  dei  corsi  non si applicano le disposizioni
sull'orario di servizio.