Art. 16.

                          Assenze dai corsi

  1.  I  frequentatori  che,  per  motivi  indipendenti dalla propria
volonta',   siano   rimasti   assenti   per  un  periodo,  anche  non
continuativo,  superiore  a  un terzo dei giorni di durata dei corsi,
computato   considerando  esclusivamente  le  giornate  di  attivita'
didattica effettivamente svolta in sede, non sono ammessi agli esami,
e  il  corso  o  l'anno  di  corso  e' considerato non superato. Tali
frequentatori  sono  ammessi  a  ripetere  il corso o l'anno di corso
senza essere considerati respinti.
  2.  Qualora  il  periodo  di  assenza  di  cui  al comma 1, sia non
inferiore a un quarto e non superiore a un terzo dei giorni di durata
dei  corsi,  computato  considerando  esclusivamente  le  giornate di
attivita'  didattica  effettivamente  svolta in sede, i frequentatori
possono,  presentando  apposita  domanda,  richiedere la dispensa dal
sostenere  gli  esami  e l'ammissione a ripetere il corso o l'anno di
corso  senza  essere considerati respinti. Tale beneficio puo' essere
concesso  con  determinazione  del Direttore della Direzione generale
per  il  personale  militare, su proposta dell'ammiraglio comandante,
sentito il parere dell'Ispettore delle scuole.
  3.  I frequentatori che si trovino nelle condizioni di cui al comma
2,  qualora non intendano avvalersi della facolta' ivi prevista, sono
ammessi  a sostenere gli esami e in tal caso potranno sostenere tutti
o  parte  di  essi nella seconda sessione, ottenendo eventualmente, a
giudizio  del  comandante  dell'Accademia, l'esenzione dall'attivita'
prevista  tra  le  due  sessioni.  L'inserimento  in  graduatoria dei
frequentatori  che  superino  gli  esami in seconda sessione ha luogo
come se li avessero superati in prima sessione. Se gli esami non sono
superati  in  seconda  sessione,  i  frequentatori  sono  considerati
respinti.  Sono  ammessi  a  ripetere  l'anno  di corso, senza essere
considerati  respinti, i frequentatori dei corsi normali che entro la
fine  dell'anno  accademico,  per  cause  indipendenti  dalla propria
volonta',  per  tutte  le  discipline  o  anche  solo per alcune, non
abbiano  potuto fruire di nessuna delle due sessioni di esami, ovvero
abbiano  potuto  fruire soltanto della prima sessione, senza ottenere
il passaggio alla classe superiore.
  4.  I  frequentatori  in  licenza  straordinaria  di  convalescenza
possono  richiedere,  sotto la propria responsabilita', di proseguire
il  periodo  formativo  presso  l'Accademia  navale, con esenzione da
qualsiasi tipo di attivita' fisica. Il beneficio puo' essere concesso
dall'ammiraglio  comandante,  sentito  in via preventiva il direttore
del servizio sanitario dell'istituto. Nel citato periodo, che ai fini
del  computo  di cui ai commi 1 e 2 e' da considerarsi come presenza,
il   frequentatore  deve  seguire  le  lezioni,  con  l'esenzione  da
qualunque attivita' fisica.
  5.  In  tutti  i  casi  di  cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'ammissione a
ripetere  il  corso  o l'anno di corso e' subordinata al possesso dei
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente.  Per il corso normale
trova  applicazione l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n.
490 del 1997.
  6.  Gli  allievi  dei corsi normali ammessi a ripetere ai sensi dei
commi  1  e  2  sono  inviati,  su  disposizione  del Direttore della
Direzione  generale  del personale militare, in licenza straordinaria
senza  assegni in attesa dell'inizio del corso successivo. La licenza
non   e'  computabile  nel  tetto  massimo  fissato  per  la  licenza
straordinaria.
  7.  Gli  ufficiali  e gli aspiranti ammessi a ripetere ai sensi dei
commi  1  e  2  sono  aggregati,  su disposizione del Direttore delle
Direzione generale del personale militare, al successivo corso utile.
Essi  sono  impiegati  nei  reparti  in  attesa dell'inizio del corso
successivo,  qualora riacquistino l'idoneita' fisica mentre e' ancora
in atto il corso che hanno dovuto interrompere.
  8.  Il  Direttore  della  Direzione generale del personale militare
procedera' alla ricostruzione di carriera dei frequentatori di cui al
comma 6 al termine della frequenza dei rispettivi corsi applicativi.
 
          Nota all'art. 16:
              - Per il testo dell'art. 7, comma 4, del citato decreto
          legislativo  30 dicembre  1997,  n.  490  si vedano le note
          all'art. 4.