Art. 16. Assenze dai corsi 1. I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volonta', siano rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata dei corsi, computato considerando esclusivamente le giornate di attivita' didattica effettivamente svolta in sede, non sono ammessi agli esami, e il corso o l'anno di corso e' considerato non superato. Tali frequentatori sono ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso senza essere considerati respinti. 2. Qualora il periodo di assenza di cui al comma 1, sia non inferiore a un quarto e non superiore a un terzo dei giorni di durata dei corsi, computato considerando esclusivamente le giornate di attivita' didattica effettivamente svolta in sede, i frequentatori possono, presentando apposita domanda, richiedere la dispensa dal sostenere gli esami e l'ammissione a ripetere il corso o l'anno di corso senza essere considerati respinti. Tale beneficio puo' essere concesso con determinazione del Direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole. 3. I frequentatori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, qualora non intendano avvalersi della facolta' ivi prevista, sono ammessi a sostenere gli esami e in tal caso potranno sostenere tutti o parte di essi nella seconda sessione, ottenendo eventualmente, a giudizio del comandante dell'Accademia, l'esenzione dall'attivita' prevista tra le due sessioni. L'inserimento in graduatoria dei frequentatori che superino gli esami in seconda sessione ha luogo come se li avessero superati in prima sessione. Se gli esami non sono superati in seconda sessione, i frequentatori sono considerati respinti. Sono ammessi a ripetere l'anno di corso, senza essere considerati respinti, i frequentatori dei corsi normali che entro la fine dell'anno accademico, per cause indipendenti dalla propria volonta', per tutte le discipline o anche solo per alcune, non abbiano potuto fruire di nessuna delle due sessioni di esami, ovvero abbiano potuto fruire soltanto della prima sessione, senza ottenere il passaggio alla classe superiore. 4. I frequentatori in licenza straordinaria di convalescenza possono richiedere, sotto la propria responsabilita', di proseguire il periodo formativo presso l'Accademia navale, con esenzione da qualsiasi tipo di attivita' fisica. Il beneficio puo' essere concesso dall'ammiraglio comandante, sentito in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'istituto. Nel citato periodo, che ai fini del computo di cui ai commi 1 e 2 e' da considerarsi come presenza, il frequentatore deve seguire le lezioni, con l'esenzione da qualunque attivita' fisica. 5. In tutti i casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'ammissione a ripetere il corso o l'anno di corso e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per il corso normale trova applicazione l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997. 6. Gli allievi dei corsi normali ammessi a ripetere ai sensi dei commi 1 e 2 sono inviati, su disposizione del Direttore della Direzione generale del personale militare, in licenza straordinaria senza assegni in attesa dell'inizio del corso successivo. La licenza non e' computabile nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria. 7. Gli ufficiali e gli aspiranti ammessi a ripetere ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggregati, su disposizione del Direttore delle Direzione generale del personale militare, al successivo corso utile. Essi sono impiegati nei reparti in attesa dell'inizio del corso successivo, qualora riacquistino l'idoneita' fisica mentre e' ancora in atto il corso che hanno dovuto interrompere. 8. Il Direttore della Direzione generale del personale militare procedera' alla ricostruzione di carriera dei frequentatori di cui al comma 6 al termine della frequenza dei rispettivi corsi applicativi.
Nota all'art. 16: - Per il testo dell'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 si vedano le note all'art. 4.