Art. 17.

        Tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

  1.  Ai  frequentatori  dei  corsi  si  applicano le disposizioni in
materia  di  tutela  e  sostegno della maternita' e paternita' di cui
all'articolo  58,  comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151.
  2.   Le   frequentatrici   dei  corsi,  ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n.
24,   sono   tenute   a  dare  tempestiva  comunicazione  al  comando
dell'Accademia navale dello stato di gravidanza, indicando inoltre la
data presunta del parto.
  3.  Fino  a  sette  mesi  successivi al parto le frequentatrici non
possono  svolgere  alcuna  attivita'  in  contrasto  con  la  vigente
normativa concernente la tutela delle lavoratrici madri.
  4.  Le  frequentatrici  in  licenza speciale per gravidanza possono
richiedere,  sotto  la  propria  responsabilita',  di  proseguire  il
periodo  formativo,  con  esenzione  da  qualsiasi  tipo di attivita'
fisica.   La   facolta',  non  esercitabile  durante  il  congedo  di
maternita',  puo' essere concessa dall'ammiraglio comandante, sentito
in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'Accademia.
In tale periodo, che ai fini del computo delle giornate di assenza di
cui   all'articolo   16   e'   da   considerarsi  come  presenza,  la
frequentatrice  deve  seguire  le  lezioni  e  gli orari prescritti e
comunque  non  puo'  svolgere  alcuna  attivita'  in contrasto con la
vigente normativa inerente la tutela delle lavoratrici madri.
 
          Note all'art. 17:
              -  Il  testo  dell'art. 58, comma 3, del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
              «3.  Il  personale militare che si assenta dal servizio
          per congedo parentale e per la malattia del figlio e' posto
          in  licenza  straordinaria per motivi privati, equiparata a
          tutti  gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47.
          Il  periodo  trascorso  in  tale licenza e' computabile, ai
          fini  della  progressione  di carriera, nei limiti previsti
          dalla   disciplina   vigente   in   materia   di  documenti
          caratteristici  degli  ufficiali,  dei  sottufficiali e dei
          militari   di   truppa   dell'Esercito,   della   Marina  e
          dell'Aeronautica   relativamente   al  periodo  massimo  di
          assenza che determina la fine del servizio.».
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma 3  del citato decreto
          legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' il seguente:
              «3.  Il  personale  femminile  che  frequenta  i  corsi
          regolari  delle accademie, degli istituti e delle scuole di
          formazione  e'  posto in licenza speciale a decorrere dalla
          comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione
          della   certificazione   medica   attestante  lo  stato  di
          gravidanza  e  fino  all'inizio  del  periodo di astensione
          obbligatoria  di  cui  all'art.  4  della legge 30 dicembre
          1971, n. 1204.».