Art. 17. Tutela e sostegno della maternita' e della paternita' 1. Ai frequentatori dei corsi si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita' di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 2. Le frequentatrici dei corsi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, sono tenute a dare tempestiva comunicazione al comando dell'Accademia navale dello stato di gravidanza, indicando inoltre la data presunta del parto. 3. Fino a sette mesi successivi al parto le frequentatrici non possono svolgere alcuna attivita' in contrasto con la vigente normativa concernente la tutela delle lavoratrici madri. 4. Le frequentatrici in licenza speciale per gravidanza possono richiedere, sotto la propria responsabilita', di proseguire il periodo formativo, con esenzione da qualsiasi tipo di attivita' fisica. La facolta', non esercitabile durante il congedo di maternita', puo' essere concessa dall'ammiraglio comandante, sentito in via preventiva il direttore del servizio sanitario dell'Accademia. In tale periodo, che ai fini del computo delle giornate di assenza di cui all'articolo 16 e' da considerarsi come presenza, la frequentatrice deve seguire le lezioni e gli orari prescritti e comunque non puo' svolgere alcuna attivita' in contrasto con la vigente normativa inerente la tutela delle lavoratrici madri.
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 58, comma 3, del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente: «3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio e' posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza e' computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.». - Il testo dell'art. 2, comma 3 del citato decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' il seguente: «3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione e' posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.».