Art. 2.

                             Ordinamento

  1.  L'Accademia  navale  e'  un ente non dipartimentale, posto alle
dipendenze  dell'Ispettore  delle  scuole.  Salvo quanto previsto dal
presente  decreto  l'organizzazione  e le dotazioni di personale sono
stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina.
  2.  Il  comando  dell'Accademia  navale  e'  retto  da un ufficiale
ammiraglio  il quale sovrintende alla formazione dei frequentatori ed
e'    responsabile   del   corretto   svolgimento   delle   attivita'
dell'istituto.  Esso e' sostituito, in caso di assenza o impedimento,
dal comandante in seconda.
  3. Dall'Ammiraglio comandante dipendono:
    a)  il  comandante in seconda, ufficiale di grado non inferiore a
capitano   di   vascello,   che  lo  coadiuva  nella  formazione  dei
frequentatori e nella conduzione generale dell'Accademia navale;
    b)  la  direzione  del  servizio  di  commissariato,  retta da un
ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile
delle  attivita'  amministrative  e  della  gestione del denaro e dei
materiali;
    c)  il  servizio di assistenza spirituale, retto da un cappellano
capo  o  cappellano, responsabile delle pratiche relative al culto ed
all'assistenza religiosa.
  4. Dal comandante in seconda dipendono:
    a)  la  direzione dei corsi per allievi, retta da un ufficiale di
grado   non   inferiore   a   capitano   di   fregata,   responsabile
dell'educazione   degli   allievi  e  degli  aspiranti  guardiamarina
frequentatori dei corsi normali e dei corsi per ufficiali ausiliari;
    b) la direzione dei corsi per ufficiali, retta da un ufficiale di
grado  non  inferiore  a  capitano di fregata, responsabile dei corsi
applicativi,  dei  corsi  per  guardiamarina  dei ruoli normali e dei
corsi di formazione specialistica;
    c)  la  direzione degli studi, retta da un ufficiale di grado non
inferiore   a   capitano   di  fregata,  responsabile  dell'attivita'
didattica dei corsi;
    d)  la direzione del servizio sanitario, retta da un ufficiale di
grado   non   inferiore   a   capitano   di   corvetta,  responsabile
dell'informazione,  della  prevenzione  e  dell'assistenza  sanitaria
nell'ambito dell'Accademia navale;
    e)  le  aree  di  supporto,  di  dettaglio  e  di  organizzazione
logistica rette da ufficiali superiori.
  5.  Sono organi collegiali permanenti dell'istituto di formazione i
seguenti consigli accademici:
    a)   consiglio   degli   studi,  con  competenza  in  materia  di
valutazione  dei  frequentatori con riferimento ai percorsi didattici
ed alle attitudini intellettuali;
    b)   consiglio  di  disciplina,  con  competenza  in  materia  di
valutazione  dei  frequentatori  con riferimento alla condotta e alle
qualita' morali e di carattere;
    c)  consiglio  degli  istruttori,  con  competenza  in materia di
valutazione dei frequentatori con riferimento alle attitudini fisiche
alla vita militare e marittima.
  6.  Per  assolvere  i  compiti istituzionali, l'Accademia navale si
avvale di:
    a)  personale  militare  e  civile con incarichi di insegnamento,
inquadramento e supporto;
    b)  professori  ordinari,  straordinari,  associati e ricercatori
iscritti  nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e
appartenenti all'organico dell'Accademia navale;
    c)  professori  ordinari,  straordinari,  associati e ricercatori
provenienti dalle universita';
    d)  insegnanti provenienti, a domanda, da istituzioni scolastiche
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    e) esperti o cultori della materia, esterni all'Accademia navale,
previa  stipula  di convenzioni con istituti universitari o organismi
pubblici, o di contratti di diritto privato.
  7.  Incarichi  di  insegnamento  o  di inquadramento possono essere
affidati  anche  ad  ufficiali  e sottufficiali esterni all'Accademia
navale,  ovvero  in  servizio  con  altri  incarichi presso lo stesso
istituto,   che   possiedano  i  requisiti  per  specifici  incarichi
formativi.