Art. 2. Ordinamento 1. L'Accademia navale e' un ente non dipartimentale, posto alle dipendenze dell'Ispettore delle scuole. Salvo quanto previsto dal presente decreto l'organizzazione e le dotazioni di personale sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina. 2. Il comando dell'Accademia navale e' retto da un ufficiale ammiraglio il quale sovrintende alla formazione dei frequentatori ed e' responsabile del corretto svolgimento delle attivita' dell'istituto. Esso e' sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal comandante in seconda. 3. Dall'Ammiraglio comandante dipendono: a) il comandante in seconda, ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, che lo coadiuva nella formazione dei frequentatori e nella conduzione generale dell'Accademia navale; b) la direzione del servizio di commissariato, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile delle attivita' amministrative e della gestione del denaro e dei materiali; c) il servizio di assistenza spirituale, retto da un cappellano capo o cappellano, responsabile delle pratiche relative al culto ed all'assistenza religiosa. 4. Dal comandante in seconda dipendono: a) la direzione dei corsi per allievi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dell'educazione degli allievi e degli aspiranti guardiamarina frequentatori dei corsi normali e dei corsi per ufficiali ausiliari; b) la direzione dei corsi per ufficiali, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dei corsi applicativi, dei corsi per guardiamarina dei ruoli normali e dei corsi di formazione specialistica; c) la direzione degli studi, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, responsabile dell'attivita' didattica dei corsi; d) la direzione del servizio sanitario, retta da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta, responsabile dell'informazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria nell'ambito dell'Accademia navale; e) le aree di supporto, di dettaglio e di organizzazione logistica rette da ufficiali superiori. 5. Sono organi collegiali permanenti dell'istituto di formazione i seguenti consigli accademici: a) consiglio degli studi, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento ai percorsi didattici ed alle attitudini intellettuali; b) consiglio di disciplina, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alla condotta e alle qualita' morali e di carattere; c) consiglio degli istruttori, con competenza in materia di valutazione dei frequentatori con riferimento alle attitudini fisiche alla vita militare e marittima. 6. Per assolvere i compiti istituzionali, l'Accademia navale si avvale di: a) personale militare e civile con incarichi di insegnamento, inquadramento e supporto; b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori iscritti nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e appartenenti all'organico dell'Accademia navale; c) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori provenienti dalle universita'; d) insegnanti provenienti, a domanda, da istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) esperti o cultori della materia, esterni all'Accademia navale, previa stipula di convenzioni con istituti universitari o organismi pubblici, o di contratti di diritto privato. 7. Incarichi di insegnamento o di inquadramento possono essere affidati anche ad ufficiali e sottufficiali esterni all'Accademia navale, ovvero in servizio con altri incarichi presso lo stesso istituto, che possiedano i requisiti per specifici incarichi formativi.