Art. 3.

                         Tipologia dei corsi

  1.  In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, si effettuano
presso l'Accademia navale i seguenti corsi:
    a)  corsi normali per allievi e aspiranti guardiamarina dei ruoli
normali, di durata pluriennale;
    b) corsi per allievi ufficiali ausiliari, di durata infrannuale;
    c)  corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali provenienti
dai corsi normali, di durata pluriennale;
    d)  corsi  applicativi  per ufficiali dei ruoli normali reclutati
direttamente mediante concorso pubblico, di durata infraannuale;
    e)  corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali, di durata
infraannuale;
    f)  corsi  di  formazione  specialistica per ufficiali di tutti i
Corpi  della  Marina  militare e di altre Forze armate e Corpi armati
dello Stato, di durata infraannuale.
  2. In base alla disponibilita' di personale e ai fondi stanziati in
bilancio  per  il  funzionamento  dell'Accademia  navale, l'Ispettore
delle  scuole puo' disporre la cancellazione di corsi di cui al comma
1, o l'effettuazione di corsi non previsti.
  3.  I frequentatori, al termine dei corsi ovvero al termine di ogni
anno accademico nel caso di corsi pluriennali, sono valutati sotto il
profilo  del profitto negli studi e dell'attitudine professionale. Il
punto  di  attitudine professionale, risultante dalla media ponderata
dei   singoli  punteggi,  e'  attribuito  da  ciascuno  dei  consigli
accademici indicati all'articolo 2, comma 5, rispettivamente sulle:
    a) attitudini intellettuali;
    b) qualita' morali e di carattere;
    c) attitudini fisiche alla vita militare e marittima.
  4.   La  durata,  le  discipline,  i  programmi,  le  modalita'  di
svolgimento  dei  corsi,  nonche'  le  prove d'esame, la composizione
delle relative commissioni, i criteri di valutazione ed i casi in cui
si  richieda  l'attribuzione del punto di attitudine professionale da
parte  dei  consigli  accademici  sono stabiliti dall'Ispettore delle
scuole,  in  base  alle  direttive  del  Capo di stato maggiore della
Marina  e  in conformita' alle convenzioni stipulate con gli istituti
universitari.
  5.  I  corsi  di  cui  al comma 1, lettere b), d) ed e) non possono
essere  ripetuti,  se  non per motivi indipendenti dalla volonta' dei
frequentatori.
  6. Ai frequentatori dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b), d)
ed  e), provenienti dalle categorie di personale gia' in servizio, si
applicano  le disposizioni in materia di cancellazione dai ruoli e di
reintegro  negli  stessi  qualora  non  sia  conseguita  la nomina ad
ufficiale.
  7.  I  frequentatori  dei  corsi  possono  partecipare ad attivita'
addestrative  per  il  completamento  della  formazione professionale
anche presso altri enti o comandi delle Forze armate.
  8.  Sulle  unita' navali, aeree e subacquee su cui sono imbarcati i
frequentatori   puo'  essere  imbarcato  anche  personale  civile  in
servizio presso l'Accademia navale o assunto con contratto di diritto
privato,  per  assolvere  compiti  di  docenza, di addestramento o di
supporto logistico.