Art. 3. Tipologia dei corsi 1. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, si effettuano presso l'Accademia navale i seguenti corsi: a) corsi normali per allievi e aspiranti guardiamarina dei ruoli normali, di durata pluriennale; b) corsi per allievi ufficiali ausiliari, di durata infrannuale; c) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali, di durata pluriennale; d) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali reclutati direttamente mediante concorso pubblico, di durata infraannuale; e) corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali, di durata infraannuale; f) corsi di formazione specialistica per ufficiali di tutti i Corpi della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato, di durata infraannuale. 2. In base alla disponibilita' di personale e ai fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Accademia navale, l'Ispettore delle scuole puo' disporre la cancellazione di corsi di cui al comma 1, o l'effettuazione di corsi non previsti. 3. I frequentatori, al termine dei corsi ovvero al termine di ogni anno accademico nel caso di corsi pluriennali, sono valutati sotto il profilo del profitto negli studi e dell'attitudine professionale. Il punto di attitudine professionale, risultante dalla media ponderata dei singoli punteggi, e' attribuito da ciascuno dei consigli accademici indicati all'articolo 2, comma 5, rispettivamente sulle: a) attitudini intellettuali; b) qualita' morali e di carattere; c) attitudini fisiche alla vita militare e marittima. 4. La durata, le discipline, i programmi, le modalita' di svolgimento dei corsi, nonche' le prove d'esame, la composizione delle relative commissioni, i criteri di valutazione ed i casi in cui si richieda l'attribuzione del punto di attitudine professionale da parte dei consigli accademici sono stabiliti dall'Ispettore delle scuole, in base alle direttive del Capo di stato maggiore della Marina e in conformita' alle convenzioni stipulate con gli istituti universitari. 5. I corsi di cui al comma 1, lettere b), d) ed e) non possono essere ripetuti, se non per motivi indipendenti dalla volonta' dei frequentatori. 6. Ai frequentatori dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), provenienti dalle categorie di personale gia' in servizio, si applicano le disposizioni in materia di cancellazione dai ruoli e di reintegro negli stessi qualora non sia conseguita la nomina ad ufficiale. 7. I frequentatori dei corsi possono partecipare ad attivita' addestrative per il completamento della formazione professionale anche presso altri enti o comandi delle Forze armate. 8. Sulle unita' navali, aeree e subacquee su cui sono imbarcati i frequentatori puo' essere imbarcato anche personale civile in servizio presso l'Accademia navale o assunto con contratto di diritto privato, per assolvere compiti di docenza, di addestramento o di supporto logistico.