Art. 4.

                         Struttura del corso

  1.  Il  corso  costituisce il ciclo formativo di cui all'articolo 4
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490  e successive
modificazioni, ed ha la durata di tre anni accademici.
  2.  All'atto  dell'ammissione al corso, gli allievi contraggono una
ferma  di  tre  anni. All'inizio del terzo anno i frequentatori hanno
l'obbligo  di  contrarre  un'ulteriore ferma ai sensi dell'articolo 7
del citato decreto legislativo n. 490 del 1997.
  3.  I  frequentatori  della  prima  e  seconda  classe  assumono la
qualifica  di  allievi  ufficiali e sono equiparati a sottocapi di 3ª
classe  durante  il  primo anno accademico e a sottocapi di 2ª classe
durante  il  secondo  anno.  Ad  essi si applicano le disposizioni in
vigore per i militari in servizio volontario in ferma prefissata.
  4.  Al  termine  della  seconda  classe i frequentatori idonei sono
nominati  aspiranti guardiamarina e con tale qualifica frequentano la
terza classe. I frequentatori che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
sono  ammessi  a frequentare la terza classe, pur non avendo superato
l'esame  in  una disciplina in seconda sessione, continuano ad essere
equiparati  a  sottocapo  di 2ª classe sino al superamento dell'esame
stesso.
  5.  Gli  aspiranti  guardiamarina  che abbiano completato con esito
favorevole  il  terzo  anno  di  corso sono nominati guardiamarina in
servizio permanente ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
n. 490 del 1997.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il testo degli articoli 4, 7 e 26 del citato decreto
          legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' il seguente:
              «Art.   4  (Ufficiali  dei  ruoli  normali)  -  1.  Gli
          ufficiali  dei  ruoli  normali  in servizio permanente sono
          tratti,  con  il grado di sottotenente, da coloro che hanno
          frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
          con  esito  favorevole  il  ciclo  formativo previsto dagli
          ordinamenti di ciascuna Forza armata.
              2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di
          concorso  per  l'ammissione alle accademie militari possono
          essere  previste,  oltre alle riserve di posti stabilite da
          leggi   speciali,  anche  riserve  di  posti  a  favore  di
          particolari  categorie  di  personale  militare in servizio
          nella  relativa  Forza  armata.  Ciascuna Forza armata puo'
          bandire  concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati
          al  proprio personale nella misura massima del 30 per cento
          dei posti disponibili.
              3.   L'eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per
          l'ammissione   alle  accademie  militari  non  puo'  essere
          inferiore  a  17  anni  e  superiore  a  22 anni  alla data
          indicata  nel  bando  di  concorso.  Fatta eccezione per il
          ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo
          e'  elevato  di  un  periodo  pari  all'effettivo  servizio
          prestato,  comunque  non superiore a tre anni, a favore dei
          cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio
          militare nelle Forze armate.
              4.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  dei ruoli
          normali  possono  essere  tratti  con  il grado di tenente,
          mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in
          possesso  di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
          ruolo  con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
          abbiano superato il 32° anno di eta' alla data indicata nel
          bando di concorso.
              5.  Salvo  quanto  stabilito nel comma 4, gli ufficiali
          del  ruolo  normale  del  Corpo  delle capitanerie di porto
          possono essere tratti, con il grado di Guardiamarina, anche
          dai  giovani  in  possesso  del titolo di capitano di lungo
          corso o di capitano di macchina.
              6.  I  concorsi  di  cui  ai commi 4 e 5 possono essere
          banditi   nel   caso  in  cui  il  prevedibile  numero  dei
          frequentatori  delle accademie, che concluderanno nell'anno
          il  ciclo  formativo  per  essi previsto per un determinato
          ruolo,   risulti   inferiore   a  11/10  del  numero  delle
          promozioni  a  scelta al grado di maggiore stabilito per il
          medesimo  ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
          decreto.
              7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
          merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi
          applicativi  di  durata non superiore ad un anno accademico
          le  cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli
          Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.
              8.  L'anzianita'  relativa  degli  ufficiali  di cui ai
          commi 4  e  5  e'  rideterminata, a seguito del superamento
          degli  esami di fine corso, dalla media del punteggio della
          graduatoria  del concorso e di quello conseguito al termine
          del  corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
          pari  grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
          Accademie  militari  che terminano il ciclo formativo nello
          stesso anno. Il personale femminile che, ai sensi dell'art.
          4   della  legge  30 dicembre  1971,  n.  1204,  non  possa
          frequentare  il  corso,  e'  rinviato al corso successivo e
          qualora  lo superi con esito favorevole assume l'anzianita'
          relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.
              9.  I  candidati  che non superino il corso applicativo
          sono  collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
          o  completare  gli  obblighi  di  leva ovvero restituiti ai
          ruoli  di  provenienza.  Il  periodo di durata del corso e'
          computato  per  intero  ai fini dell'anzianita' di servizio
          per  i  militari  in  servizio permanente e per il restante
          personale  non  e'  computabile  ai  fini dell'assolvimento
          degli obblighi di leva.
              9-bis.  Nel caso di immissione nelle accademie militari
          o  di  conseguimento  della nomina ad ufficiale per effetto
          delle  disposizioni  del  presente  articolo,  al personale
          proveniente,  senza soluzione di continuita', dai ruoli del
          complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
          ruolo  dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora
          gli  emolumenti  fissi  e  continuativi  in godimento siano
          superiori  a  quelli  spettanti  nella  nuova posizione, e'
          attribuito   un   assegno   personale  pari  alla  relativa
          differenza,   riassorbibile   con   i   futuri   incrementi
          stipendiali  conseguenti  a  progressione di carriera o per
          effetto di disposizioni normative a carattere generale».
              «Art.  7 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi delle
          Accademie  militari  hanno  l'obbligo di contrarre all'atto
          dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.
              2.  All'atto  dell'ammissione  al terzo anno di corso i
          frequentatori     dei    corsi    normali    dell'Accademia
          dell'Esercito,   della   Marina  e  dell'Aeronautica  hanno
          l'obbligo  di  contrarre una ferma di nove anni che assorbe
          quella da espletare.
              3. La ferma di cui al comma 2, e' elevata a:
                a) dieci  anni  per gli iscritti a corsi di laurea di
          cinque anni di durata;
                b)  undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di
          sei anni di durata;
                c) quattordici  anni  per  gli  appartenenti al ruolo
          naviganti normale dell'Aeronautica.
              4.  I  frequentatori dei corsi normali delle accademie,
          qualora   fruiscano   delle   eventuali   proroghe  per  il
          completamento  del  ciclo  formativo,  hanno  l'obbligo  di
          contrarre  una ulteriore ferma di durata pari al periodo di
          proroga concesso.
              5.  Gli  ufficiali  reclutati  ai  sensi  dell'art.  4,
          commi 4  e  5,  e  dell'art. 5, comma 1, al superamento del
          corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
          cinque  anni  decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla
          scadenza della precedente ferma.
              6.  Gli  ufficiali  reclutati  ai  sensi  dell'art.  5,
          comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma
          di  dodici  anni  dall'inizio  del  corso  ivi previsto che
          assorbe la ferma precedentemente contratta.
              7.  Le  ferme per dodici anni contratte dagli allievi o
          ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di
          transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
              8.  Gli  ufficiali  in  servizio  permanente  ammessi a
          frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
          traffico   aereo   nonche'   corsi   di   elevato   livello
          tecnico-professionale  sono  vincolati ad una ferma di anni
          cinque  che  decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
          Detto  periodo  e'  aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
          eventualmente  in  atto  e  non  opera  nel caso di mancato
          superamento  o  di  dimissioni  dal corso. Gli ufficiali in
          servizio   permanente   che  siano  destinati  a  ricoprire
          incarichi    particolarmente    qualificanti    in    campo
          internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte
          la  durata  dell'incarico,  con  decorrenza  dalla  data di
          assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
          ferma  eventualmente  in  atto.  Il  Ministro  della difesa
          definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
          e gli incarichi di cui al presente comma.
              8-bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito,
          della  Marina  e  dell'Aeronautica,  ammessi  ai  corsi  di
          specializzazione  presso facolta' universitarie per i quali
          opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione
          della  difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e
          4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.».
              «Art.  26  (Ufficiali  subalterni  della Marina) - 1. I
          frequentatori  dell'Accademia navale che abbiano completato
          con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono
          nominati  Guardiamarina  in  servizio  permanente.  Fino al
          completamento  del ciclo formativo prescritto, l'anzianita'
          relativa   degli   ufficiali  subalterni  e'  rideterminata
          secondo  le  modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza
          armata.
              2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal
          ciclo  formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in
          ruolo  dopo  i parigrado che hanno superato gli esami nelle
          sessioni ordinarie.
              3.  Gli  ufficiali,  che  per  motivi di servizio o per
          motivi   di   salute,   riconosciuti   con   determinazione
          ministeriale,  superino  gli  esami  prescritti  dal  ciclo
          formativo  con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che
          ad  essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi
          previsti.
              4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che
          non  abbiano  completato  gli  studi per uno degli anni del
          ciclo   formativo  sono  ammessi  a  completarli  nell'anno
          successivo  purche'  non ne abbiano gia' ripetuto uno negli
          anni  precedenti.  In  tal  caso  essi transitano nel corso
          successivo  e  sono  iscritti  in  ruolo  dopo l'ultimo dei
          parigrado  del  corso  cui  sono  aggregati, assumendone la
          stessa anzianita' assoluta.
              5.   Fermo   restando  quando  previsto  dall'art.  65,
          comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano
          completato  gli  studi  prescritti  per  uno degli anni del
          ciclo  formativo,  o  non siano stati ammessi a completarli
          nell'anno  successivo  per  i  motivi  indicati al comma 4,
          possono  essere  trasferiti,  purche'  idonei in attitudine
          professionale,  anche in soprannumero, con il proprio grado
          e  con  la  propria  anzianita',  nel  ruolo  speciale  dei
          rispettivi  Corpi  con  le  modalita' indicate dal comma 1,
          lettera b),  dell'art.  5. Essi sono iscritti in tali ruoli
          dopo  i  pari  grado  in  possesso  della stessa anzianita'
          assoluta.
              6.  La  nomina  a  Guardiamarina  decorre, ai soli fini
          giuridici,   alla   data   di  acquisizione  del  grado  di
          aspirante.».