Art. 4. Struttura del corso 1. Il corso costituisce il ciclo formativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, ed ha la durata di tre anni accademici. 2. All'atto dell'ammissione al corso, gli allievi contraggono una ferma di tre anni. All'inizio del terzo anno i frequentatori hanno l'obbligo di contrarre un'ulteriore ferma ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997. 3. I frequentatori della prima e seconda classe assumono la qualifica di allievi ufficiali e sono equiparati a sottocapi di 3ª classe durante il primo anno accademico e a sottocapi di 2ª classe durante il secondo anno. Ad essi si applicano le disposizioni in vigore per i militari in servizio volontario in ferma prefissata. 4. Al termine della seconda classe i frequentatori idonei sono nominati aspiranti guardiamarina e con tale qualifica frequentano la terza classe. I frequentatori che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, sono ammessi a frequentare la terza classe, pur non avendo superato l'esame in una disciplina in seconda sessione, continuano ad essere equiparati a sottocapo di 2ª classe sino al superamento dell'esame stesso. 5. Gli aspiranti guardiamarina che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso sono nominati guardiamarina in servizio permanente ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 490 del 1997.
Note all'art. 4: - Il testo degli articoli 4, 7 e 26 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' il seguente: «Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali) - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata. 2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata puo' bandire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. 4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il 32° anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di Guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza armata. 8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza. 9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. 9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale». «Art. 7 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi delle Accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. 2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica hanno l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. 3. La ferma di cui al comma 2, e' elevata a: a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata; b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica. 4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. 5. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 5, comma 1, al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma. 6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma di dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe la ferma precedentemente contratta. 7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo. 8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma. 8-bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.». «Art. 26 (Ufficiali subalterni della Marina) - 1. I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati Guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianita' relativa degli ufficiali subalterni e' rideterminata secondo le modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza armata. 2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie. 3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti. 4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo purche' non ne abbiano gia' ripetuto uno negli anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 5. Fermo restando quando previsto dall'art. 65, comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purche' idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalita' indicate dal comma 1, lettera b), dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.».