Art. 6. Svolgimento del corso 1. Ai fini del passaggio all'anno successivo e' necessario: a) aver superato tutti gli scrutini o gli esami previsti dal piano degli studi del corso; b) aver conseguito l'idoneita' in attitudine professionale. 2. Per ciascuna disciplina del piano di studi sono previste ogni anno due sessioni di esami, articolate su uno o piu' appelli. 3. Sono ammessi alla seconda sessione di esami i frequentatori che non hanno superato gli esami di prima sessione in non piu' di tre discipline. Coloro che non superano gli esami in piu' di tre discipline in prima sessione hanno comunque la possibilita' di sostenere i rimanenti esami della sessione, al termine della quale sono aggregati, per una sola volta, al corso successivo, se hanno conseguito l'idoneita' in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorita' dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b). 4. Al termine della seconda sessione di esami, sono ammessi all'anno di corso successivo anche coloro che non hanno superato l'esame in una disciplina, se hanno conseguito 1'idoneita' in attitudine professionale. L'esame deve essere superato entro il primo trimestre dell'anno accademico al quale i frequentatori sono stati ammessi. Coloro che non superano l'esame entro il primo trimestre sono aggregati al corso successivo, se conseguono l'idoneita' in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorita' ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d); se gia' ripetenti, sono dimessi d'autorita' dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c). L'equiparazione al grado di cui all'articolo 4, comma 3, non ha luogo sino al superamento dell'esame. I frequentatori che non superano l'esame in una disciplina al termine del secondo anno di corso sono ammessi al terzo anno, mantenendo lo status di allievo; essi sono nominati aspiranti guardiamarina con la medesima decorrenza, ai soli fini giuridici, dei frequentatori che hanno gia' conseguito la nomina nell'anno, soltanto se superano l'esame entro il primo trimestre dell'anno a cui sono stati ammessi, altrimenti sono respinti e aggregati al corso successivo, ove non gia' ripetenti, altrimenti sono dimessi d'autorita' dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c). Coloro che, al termine della seconda sessione non superino gli esami in piu' di una disciplina, sono respinti e aggregati al corso successivo, se conseguono l'idoneita' in attitudine professionale e non gia' ripetenti; altrimenti sono dimessi d'autorita' ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c). 5. I frequentatori del terzo anno di corso, che non superano gli esami in tutte le discipline entro la seconda sessione, sono aggregati, se non gia' ripetenti, al corso successivo, se hanno conseguito l'idoneita' in attitudine professionale, altrimenti sono dimessi d'autorita' dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c). 6. I frequentatori ammessi a ripetere l'anno hanno l'obbligo di contrarre una ferma aggiuntiva di dodici mesi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997. Ad essi il comandante dell'Accademia navale puo' assegnare incarichi supplementari, qualora non siano tenuti alla frequenza di tutte le lezioni del corso. 7. I frequentatori non ammessi a ripetere l'anno: a) qualora allievi del primo anno, vengono prosciolti dalla ferma triennale; b) qualora allievi del secondo anno, completano la ferma contratta in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale; c) qualora aspiranti guardiamarina, transitano con il grado di guardiamarina nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata del ruolo speciale nel corpo di provenienza, con l'obbligo di assolvere la ferma prevista all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni; in questo caso l'anzianita' di grado decorre dalla data del transito ed il periodo formativo svolto non e' computato ai fini del servizio ancora da svolgere. 8. L'attivita' formativa eventualmente non svolta durante l'anno e non ripetibile puo' essere sostituita da altre attivita' equivalenti. 9. Al termine del corso normale, gli ufficiali accedono ai corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali provenienti dai corsi normali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
Note all'art. 6: - Per l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si vedano le note all'art. 4. - Il testo dell'art. 23, comma 1 del citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' il seguente: «Art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.».