Art. 6.

                        Svolgimento del corso

  1. Ai fini del passaggio all'anno successivo e' necessario:
    a)  aver  superato  tutti  gli  scrutini o gli esami previsti dal
piano degli studi del corso;
    b) aver conseguito l'idoneita' in attitudine professionale.
  2.  Per  ciascuna  disciplina del piano di studi sono previste ogni
anno due sessioni di esami, articolate su uno o piu' appelli.
  3.  Sono ammessi alla seconda sessione di esami i frequentatori che
non  hanno  superato  gli  esami di prima sessione in non piu' di tre
discipline.  Coloro  che  non  superano  gli  esami  in  piu'  di tre
discipline  in  prima  sessione  hanno  comunque  la  possibilita' di
sostenere  i  rimanenti  esami della sessione, al termine della quale
sono  aggregati,  per  una  sola volta, al corso successivo, se hanno
conseguito  l'idoneita'  in attitudine professionale, altrimenti sono
dimessi  d'autorita'  dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma
2, lettera b).
  4.  Al  termine  della  seconda  sessione  di  esami,  sono ammessi
all'anno  di  corso  successivo  anche  coloro che non hanno superato
l'esame  in  una  disciplina,  se  hanno  conseguito  1'idoneita'  in
attitudine professionale. L'esame deve essere superato entro il primo
trimestre  dell'anno  accademico  al quale i frequentatori sono stati
ammessi.  Coloro  che  non  superano l'esame entro il primo trimestre
sono  aggregati  al  corso  successivo,  se conseguono l'idoneita' in
attitudine  professionale,  altrimenti  sono  dimessi  d'autorita' ai
sensi  dell'articolo 13, comma 2, lettera d); se gia' ripetenti, sono
dimessi  d'autorita'  dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma
2,  lettera c). L'equiparazione al grado di cui all'articolo 4, comma
3,  non  ha luogo sino al superamento dell'esame. I frequentatori che
non superano l'esame in una disciplina al termine del secondo anno di
corso  sono  ammessi  al terzo anno, mantenendo lo status di allievo;
essi   sono   nominati   aspiranti   guardiamarina  con  la  medesima
decorrenza,  ai soli fini giuridici, dei frequentatori che hanno gia'
conseguito la nomina nell'anno, soltanto se superano l'esame entro il
primo  trimestre  dell'anno a cui sono stati ammessi, altrimenti sono
respinti  e  aggregati  al  corso successivo, ove non gia' ripetenti,
altrimenti   sono   dimessi   d'autorita'   dall'Accademia  ai  sensi
dell'articolo  13,  comma 2, lettera c). Coloro che, al termine della
seconda  sessione  non  superino gli esami in piu' di una disciplina,
sono   respinti  e  aggregati  al  corso  successivo,  se  conseguono
l'idoneita'   in  attitudine  professionale  e  non  gia'  ripetenti;
altrimenti  sono dimessi d'autorita' ai sensi dell'articolo 13, comma
2, lettera c).
  5.  I  frequentatori  del terzo anno di corso, che non superano gli
esami  in  tutte  le  discipline  entro  la  seconda  sessione,  sono
aggregati,  se  non  gia'  ripetenti,  al  corso successivo, se hanno
conseguito  l'idoneita'  in attitudine professionale, altrimenti sono
dimessi  d'autorita'  dall'Accademia ai sensi dell'articolo 13, comma
2, lettera c).
  6.  I  frequentatori  ammessi  a ripetere l'anno hanno l'obbligo di
contrarre  una ferma aggiuntiva di dodici mesi ai sensi dell'articolo
7,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n. 490 del 1997. Ad essi il
comandante    dell'Accademia    navale   puo'   assegnare   incarichi
supplementari,  qualora  non  siano tenuti alla frequenza di tutte le
lezioni del corso.
  7. I frequentatori non ammessi a ripetere l'anno:
    a) qualora allievi del primo anno, vengono prosciolti dalla ferma
triennale;
    b)   qualora  allievi  del  secondo  anno,  completano  la  ferma
contratta in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale;
    c)  qualora  aspiranti  guardiamarina, transitano con il grado di
guardiamarina  nella  categoria  degli  ufficiali  ausiliari in ferma
prefissata del ruolo speciale nel corpo di provenienza, con l'obbligo
di  assolvere la ferma prevista all'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni; in
questo  caso l'anzianita' di grado decorre dalla data del transito ed
il  periodo  formativo  svolto  non e' computato ai fini del servizio
ancora da svolgere.
  8.  L'attivita' formativa eventualmente non svolta durante l'anno e
non ripetibile puo' essere sostituita da altre attivita' equivalenti.
  9.  Al  termine  del corso normale, gli ufficiali accedono ai corsi
applicativi  per  ufficiali  dei  ruoli normali provenienti dai corsi
normali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  l'art.  7,  comma 4,  del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1997, n. 490, si vedano le note all'art. 4.
              -  Il  testo  dell'art.  23, comma 1 del citato decreto
          legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' il seguente:
              «Art.  23  (Ufficiali  in  ferma  prefissata).  -  1. A
          decorrere  dal  1° gennaio  2003,  ciascuna  Forza  armata,
          l'Arma  dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza
          possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
          prefissata  con  durata della ferma di due anni e sei mesi,
          incluso  il  periodo di formazione, da reclutare tra coloro
          che  hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
          formativi.».