Art. 8. Struttura dei corsi 1. I corsi per ufficiali di cui all'articolo 3 coprono una vasta gamma di esigenze di applicazione, integrazione e perfezionamento della formazione degli ufficiali di tutti i corpi in vari momenti del loro iter di carriera. 2. Durante la frequenza gli ufficiali sono soggetti alle norme di comportamento ed ai regolamenti in vigore per il loro status, con le limitazioni previste dal presente regolamento e dalle disposizioni della Marina militare.