Art. 8.

                         Struttura dei corsi

  1.  I  corsi  per ufficiali di cui all'articolo 3 coprono una vasta
gamma  di  esigenze  di  applicazione, integrazione e perfezionamento
della formazione degli ufficiali di tutti i corpi in vari momenti del
loro iter di carriera.
  2.  Durante  la frequenza gli ufficiali sono soggetti alle norme di
comportamento  ed ai regolamenti in vigore per il loro status, con le
limitazioni  previste  dal  presente regolamento e dalle disposizioni
della Marina militare.