Art. 2.
             Principi generali e ambito di applicazione
  1.  Il presente regolamento disciplina i termini e le modalita' per
la  corresponsione  delle provvidenze, entro il limite di spesa annua
autorizzata,   stabilito   dall'articolo 1,  comma 562,  della  legge
23 dicembre  2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie
equiparate,  come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge,
ovvero  ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione
dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita'
e del terrorismo.
  2.  In  attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e
fino  a  nuova  autorizzazione  di  spesa,  con riferimento ad eventi
verificatisi   sul   territorio  nazionale  dal  1° gennaio  1961  ed
all'estero  dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e
delle categorie a queste equiparate, nonche' dei rispettivi familiari
superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
sono  corrisposte  secondo  i  termini  e  le  modalita'  di cui agli
articoli 3 e 4.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  l'art.  1,  commi 562,  563  e 564, della legge
          23 dicembre 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.