Art. 2. Principi generali e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo. 2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonche' dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 3 e 4.
Nota all'art. 2: - Per l'art. 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.