Art. 4.
             Ordine di corresponsione delle provvidenze
  1.  A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie
a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di
cui  all'articolo 1,  comma 1,  lettera a),  ove  non gia' attribuite
interamente  ad  altro  titolo,  sono  corrisposte  in  ragione della
successione  temporale  delle  leggi  vigenti in favore delle vittime
della  criminalita'  e  del  terrorismo,  fino  ad  esaurimento delle
risorse  annuali  disponibili,  secondo l'ordine di cui alle seguenti
lettere:
    a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:
      1)  liquidazione  della  speciale  elargizione  in favore degli
invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per
punto  percentuale di invalidita', pari ora a 774,69 euro, soggetta a
rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32
casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961
al  31 dicembre  2005  e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno,
riferiti  ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi
casi,  si  procede  a  corresponsione  per  quelli  relativi  a fatti
anteriori  alla  data  del  1°  gennaio  2006, fino a concorrenza del
numero dei casi mancanti;
      2)   esenzione  dal  pagamento  di  ticket  per  ogni  tipo  di
prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;
    b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
      1)  assegno  vitalizio, nella misura originaria prevista di 500
mila  lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di
cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi,
si  procede  a  corresponsione  per quelli relativi a fatti anteriori
alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi
mancanti;
      2)  i  benefici  in  materia  di  assunzioni  dirette,  con  le
prerogative  e  le  modalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 2, come
modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
      3)   i   benefici  in  materia  di  borse  di  studio,  di  cui
all'articolo 4;
    c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
      1)   possibilita'   di   rivalutazione   delle  percentuali  di
invalidita',    gia'    riconosciute    ed   indennizzate,   di   cui
all'articolo 6, comma 1;
      2)  il  riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a
carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;
      3)   il   beneficio   dell'esenzione   dall'imposta  di  bollo,
relativamente   ai   documenti   e   agli  atti  delle  procedure  di
liquidazione    dei    benefici,    nonche'   quello   dell'esenzione
dell'erogazione  delle  indennita'  da  ogni  tipo di imposta, di cui
all'articolo 8.
  2.  Ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti
dalla  vigente normativa in favore delle vittime della criminalita' e
del  terrorismo,  alle  integrazioni  ed  alla  corresponsione  delle
ulteriori  provvidenze  di  cui  alle  leggi  indicate al comma 1, si
potra' far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa.
 
          Note all'art. 4:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 15
          della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
              «Art.  1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
          un'invalidita'  permanente, per effetto di ferite o lesioni
          riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi nel territorio
          dello   Stato   di   atti  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordine  democratico, a condizione che il soggetto leso
          non  abbia  concorso  alla  commissione degli atti medesimi
          ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
          codice  di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
          fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
          invalidita'  riscontrata,  con  riferimento  alla capacita'
          lavorativa,  in  ragione  di  1,5  milioni  per  ogni punto
          percentuale.».
              «Art.  15  (Esenzione  dai  ticket  sanitari).  -  1. I
          cittadini  italiani  che abbiano subito ferite o lesioni in
          conseguenza  degli  atti  di cui all'art. 1 sono esenti dal
          pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.
              2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  il  Ministro della sanita'
          stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con
          il   Ministro  dell'interno,  le  modalita'  di  attuazione
          dell'esenzione di cui al comma 1.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
          23 novembre 1998, n. 407:
              «Art.  2.  -  1.  A  chiunque,  per effetto di ferite o
          lesioni  riportate  in  conseguenza  degli eventi di cui ai
          commi 1,  2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
          n.   302,  come  modificati  dall'art.  1,  comma 1,  della
          presente  legge,  subisca  una  invalidita'  permanente non
          inferiore  ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
          ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della
          criminalita'    organizzata   e'   concesso,   oltre   alle
          elargizioni  di  cui  alla citata legge n. 302 del 1990, un
          assegno  vitalizio,  non  reversibile,  di  lire  500  mila
          mensili,  soggetto  alla  perequazione  automatica  di  cui
          all'art.  11  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503,  e  successive  modificazioni.  Per  l'attuazione  del
          presente  comma e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.993
          milioni  per  l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno
          1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293
          milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
              1-bis.   L'assegno  vitalizio  di  cui  al  comma 1  e'
          corrisposto  ai  soggetti individuati dall'art. 2, comma 3,
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  28 luglio  1999,  n.  510,  anche in assenza di
          sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
          chiara  evidenza  risultando  univocamente  e concordemente
          dalle  informazioni  acquisite e dalle indagini eseguite la
          natura  terroristica  o eversiva dell'azione, ovvero la sua
          connotazione   di   fatto   ascrivibile  alla  criminalita'
          organizzata,  nonche'  il  nesso di causalita' tra l'azione
          stessa e l'evento invalidante o mortale.
              2.  Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
          le  persone  di  cui al primo comma dell'art. 6 della legge
          13 agosto  1980,  n. 466, come sostituito dall'art. 2 della
          legge   4 dicembre  1981,  n.  720,  secondo  l'ordine  ivi
          indicato.
              3. (omissis).
              4.  L'assegno  vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
          indennizzo  ed  e'  esente  dall'imposta  sul reddito delle
          persone fisiche (IRPEF).
              5. - 6. (omissis).
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 1, comma 2, e 4
          della   legge   23 novembre  1998,  n.  407,  e  successive
          modificazioni:
              «2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre
          1990,  n.  302,  come  modificato  dal comma 1 del presente
          articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i
          fratelli  conviventi  e  a  carico  qualora siano gli unici
          superstiti,  dei  soggetti  deceduti o resi permanentemente
          invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di
          cui  alle  vigenti disposizioni legislative, con precedenza
          rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita'
          di  titoli.  Per  i  soggetti  di  cui  al  presente comma,
          compresi  coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa,
          le  assunzioni  per  chiamata  diretta  sono previste per i
          profili  professionali  del personale contrattualizzato del
          comparto  Ministeri  fino  all'ottavo  livello retributivo.
          Ferme  restando le percentuali di assunzioni previste dalle
          vigenti  disposizioni,  per i livelli retributivi dal sesto
          all'ottavo    le    assunzioni,   da   effettuarsi   previo
          espletamento  della  prova  di idoneita' di cui all'art. 32
          del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
          n.  487,  come  sostituito  dall'art.  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18 giugno  1997, n. 246, non
          potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di
          vacanze nell'organico.».
              «Art.   4.   -  1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico
          1997-1998  e  dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite
          borse  di  studio  riservate  ai soggetti di cui all'art. 1
          della  legge  20 ottobre  1990,  n.  302,  come  modificato
          dall'art.  1,  comma 1,  della presente legge, nonche' agli
          orfani  e  ai  figli  delle  vittime del terrorismo e della
          criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
          e   secondaria,   inferiore   e   superiore,   e  di  corso
          universitario.  Tali  borse  di  studio sono esenti da ogni
          imposizione   fiscale.   Per   l'attuazione   del  presente
          articolo e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 1.000 milioni
          annue a decorrere dall'anno 1998.
              -  Si riporta il testo degli articoli 6, commi 1 e 2, e
          8 della legge 3 agosto 2004, n. 206:
              «Art.  6.  -  1.  Le  percentuali  di  invalidita' gia'
          riconosciute  e  indennizzate  in  base  ai  criteri e alle
          disposizioni  della  normativa vigente alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge  sono rivalutate tenendo
          conto  dell'eventuale  intercorso aggravamento fisico e del
          riconoscimento  del danno biologico e morale. Per le stesse
          finalita'  e'  autorizzata  la  spesa  di  300.000 euro per
          l'anno 2004.
              2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
          tale  matrice  e ai loro familiari e' assicurata assistenza
          psicologica   a   carico   dello  Stato.  A  tale  fine  e'
          autorizzata  la  spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno
          2004.».
              «Art. 8. - 1. I documenti e gli atti delle procedure di
          liquidazione  dei  benefici  previsti  dalla presente legge
          sono esenti dall'imposta di bollo.
              2.  L'erogazione delle indennita' e' comunque esente da
          ogni imposta diretta o indiretta.».