Art. 10. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: «Art. 93-bis. - 1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni. 2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attivita' notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio; b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facolta' di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici. 3. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione. Art. 93-ter. - 1. Se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne da' notizia al consiglio di tale distretto.».
Nota all'art. 10: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577 (Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato): «Art. 2. - Il Consiglio nazionale del notariato: a) da' parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia; b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorita' competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attivita' notarile; c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b); d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai; e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai; f) elabora principi di deontologia professionale.».