Art. 10.
           Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.  Dopo  l'articolo 93  della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
  «Art.  93-bis.  -  1.  Il  Consiglio  notarile  distrettuale vigila
sull'osservanza,  da  parte  dei  notai  iscritti  al  collegio,  dei
principi  e  delle  norme  di deontologia professionale elaborati dal
Consiglio   nazionale   del   notariato   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 2,  comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949,
n. 577, e successive modificazioni.
  2.  Al  fine  di  controllare  il regolare esercizio dell'attivita'
notarile,  i  consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o
un loro componente, delegato dal consiglio, possono:
    a) effettuare  accessi  agli  studi ed esaminare atti, repertori,
indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;
    b) esaminare  gli  estratti  repertoriali  conservati  presso gli
archivi  notarili  distrettuali  con  facolta'  di  ottenerne  copia,
dandone preventivo avviso ai notai interessati;
    c) assumere  informazioni  presso le amministrazioni e gli uffici
pubblici.
  3.  Il  Consiglio  nazionale del notariato vigila sull'applicazione
dei  suddetti  principi  e  norme  da  parte  dei  consigli  notarili
distrettuali  e  adotta  tutte  le  iniziative  opportune per la loro
applicazione.
  Art.  93-ter.  -  1.  Se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di
regolamenti,   di   principi  e  norme  deontologiche  elaborati  dal
Consiglio  nazionale  del  notariato  ovvero  la  violazione di altri
doveri  da  parte  del notaio, il Consiglio notarile del distretto al
quale  il notaio e' iscritto promuove, per il tramite del presidente,
procedimento  disciplinare  ai  sensi dell'articolo 153 ovvero se, al
tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio
di altro distretto, ne da' notizia al consiglio di tale distretto.».
 
          Nota all'art. 10:
              - Per  completezza  di informazione si riporta il testo
          dell'art.  2 della legge 3 agosto 1949, n. 577 (Istituzione
          del  Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle
          norme   sull'amministrazione   della  Cassa  nazionale  del
          notariato):
              «Art. 2. - Il Consiglio nazionale del notariato:
                a) da'  parere  sulle  disposizioni  da  emanarsi per
          quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro
          argomento  che interessi la professione notarile, quando ne
          sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;
                b) presenta  al Ministro per la grazia e giustizia, o
          alle  altre  autorita'  competenti, le proposte che ritenga
          opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione
          all'attivita' notarile;
                c) raccoglie  e  coordina  le  proposte formulate dai
          Consigli  notarili  e  dai  notai nelle materie di cui alla
          precedente lettera b);
                d) assume  e  promuove  iniziative  per  lo studio di
          argomenti  che  riflettono  il notariato e i suoi istituti,
          compresi  quelli  relativi  alle  forme  di previdenza e di
          assistenza fra i notai;
                e) cura la tutela degli interessi della categoria dei
          notai;
                f) elabora principi di deontologia professionale.».