Art. 12. Sostituzione dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 127. - 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e puo' ordinare le ispezioni ritenute opportune. 2. La stessa vigilanza e' esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.».