Art. 12.
 Sostituzione dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  127  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  127.  -  1.  Il  Ministero  della  giustizia esercita l'alta
vigilanza  su  tutti  i  notai,  i  consigli  notarili distrettuali e
l'Amministrazione degli archivi notarili e puo' ordinare le ispezioni
ritenute opportune.
  2.   La  stessa  vigilanza  e'  esercitata  dai  procuratori  della
Repubblica   presso   i   tribunali  competenti  per  territorio  con
riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.».