Art. 13. Sostituzione dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 128. - 1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione. 2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, e' sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorita' che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile. 3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.».