Art. 13.
 Sostituzione dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  128  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  128.  -  1.  Nell'anno  successivo  ad ogni biennio, i notai
presentano  personalmente,  o  per  mezzo  di speciale procuratore, i
repertori,   i   registri  e  gli  atti  rogati  nell'ultimo  biennio
all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione.
  2.   Il  notaio  che  non  adempie  a  tale  obbligo,  fatto  salvo
l'esercizio  dell'azione  disciplinare,  e'  sospeso in via cautelare
fino  a  quando  non  vi  abbia  ottemperato, con provvedimento della
commissione  amministrativa  regionale  di disciplina, adottato senza
indugio,  a  richiesta  dell'autorita'  che procede all'ispezione, ai
sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile.
  3.  Nel  corso  di tali ispezioni va accertato, in particolare, se,
nella  redazione  e  conservazione  degli  atti, nella tenuta e nella
conservazione   dei   registri  e  dei  repertori  e  nei  versamenti
all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.».