Art. 14.
 Sostituzione dell'articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  129  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 129. - 1. Le ispezioni sono eseguite:
    a) agli  atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del
consiglio  notarile  o  da  un  consigliere  da lui delegato e, anche
disgiuntamente,  dal  capo  dell'archivio  notarile del distretto nel
quale  il  notaio e' iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le
funzioni  di  capo  dell'archivio  notarile  non  ha  la qualifica di
conservatore  e  in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali
lo  consigliano,  il  direttore  dell'ufficio  centrale degli archivi
notarili puo' conferire l'incarico al conservatore di altro archivio;
    b) agli  atti,  registri e repertori del presidente del consiglio
notarile   distrettuale  e  dei  consiglieri  da  esso  delegati  per
l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva.
  2.   Il   presidente  del  consiglio  notarile  distrettuale  o  il
consigliere  da  lui  delegato rilevano, in occasione dell'ispezione,
anche  le  violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla
lettera b)  del  comma 1,  l'ispettore  informa il consiglio notarile
distrettuale  competente  per  l'azione disciplinare delle violazioni
deontologiche riscontrate.
  3.   Gli   archivi   notarili   forniscono  al  consiglio  notarile
distrettuale  tutti  gli  elementi  in loro possesso in merito a tali
violazioni.».