Art. 15.
 Sostituzione dell'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  132  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  132.  -  1.  Fatte  salve  le  ispezioni  ordinarie  di  cui
all'articolo 128,   il   Ministero   della  giustizia  puo'  disporre
ispezioni  straordinarie,  anche al fine di controllare le operazioni
di verifica di cui all'articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda
l'esecuzione  dell'ispezione  straordinaria,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 128, comma 2.
  2.  Se,  in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una
irregolarita' punita con una sanzione non inferiore a quelle previste
dall'articolo 137, comma 2, le spese dell'ispezione sono a carico del
notaio.  In  caso contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli
archivi notarili.
  3.  Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale,
del  consigliere  da  lui  delegato  o  del conservatore ispezionanti
risultano  delle  irregolarita' commesse nel corso delle ispezioni di
cui  all'articolo 129,  i  responsabili  sono  tenuti a rimborsare le
spese   dell'ispezione,  senza  pregiudizio  dell'applicazione  delle
sanzioni  disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti
collettivi.».