Art. 17.
 Sostituzione dell'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  134  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 134. - 1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le
altre  in  genere  occorrenti  per la esecuzione della presente legge
sono   a  carico  del  bilancio  dell'Amministrazione  degli  archivi
notarili.».