Art. 19.
 Sostituzione dell'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  135  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 135. - 1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai
propri doveri sono:
    a) l'avvertimento;
    b) la censura;
    c) la sanzione pecuniaria;
    d) la sospensione;
    e) la destituzione.
  2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate
da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullita'
dell'atto o il fatto non costituisce reato.
  3.   Le  sanzioni  disciplinari  sono  inflitte  dalla  commissione
amministrativa  regionale  di  disciplina  o  dalla  corte d'appello,
secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
  4.  Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio
contravviene  piu'  volte  alla medesima disposizione, si applica una
sola  sanzione,  determinata  fino all'ammontare massimo previsto per
tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.».