Art. 2.
  Sostituzione dell'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1. L'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.   34.  -  1.  La  decadenza  dalla  nomina  e  la  cessazione
dall'esercizio  per  dispensa,  richiesta del notaio, sono dichiarate
con decreto dirigenziale.
  2.  La  cessazione  dall'esercizio  per  le altre cause di cui agli
articoli 30, 31 e 32 e' dichiarata, a richiesta del procuratore della
Repubblica  presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio
o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale
il  notaio  e'  iscritto,  udito sempre l'interessato, ai sensi degli
articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.
  3.  Quando  e'  chiesta  la  cessazione  definitiva  dell'esercizio
notarile   possono   essere  adottate  le  misure  cautelari  di  cui
all'articolo 158-sexies.».