Art. 2. Sostituzione dell'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 34. - 1. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale. 2. La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e 32 e' dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio e' iscritto, udito sempre l'interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili. 3. Quando e' chiesta la cessazione definitiva dell'esercizio notarile possono essere adottate le misure cautelari di cui all'articolo 158-sexies.».