Art. 20.
 Sostituzione dell'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  136  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  136. - 1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio
per   l'infrazione   commessa   con  esortazione  a  non  reiterarla.
L'avvertimento  si infligge per le trasgressioni piu' lievi di quelle
sanzionabili con la censura.
  2.   La  censura  e'  una  dichiarazione  formale  di  biasimo  per
l'infrazione  commessa.  Copia  del relativo provvedimento e' affissa
per  quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del
consiglio  notarile distrettuale del collegio al quale e' iscritto il
notaio.».