Art. 21. Sostituzione dell'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 137. - 1. E' punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62. 2. E' punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma. 3. E' punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti.».