Art. 21.
 Sostituzione dell'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  137  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 137. - 1. E' punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45
euro  il  notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51,
secondo  comma,  numeri  2°,  3°,  4°,  5°,  6°,  7°  e  9°  e  degli
articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti
e  nella  tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli
articoli 61 e 62.
  2.  E'  punito  con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il
notaio   che   contravviene   alle   disposizioni   dell'articolo 26,
dell'articolo 51,  secondo  comma,  numeri  1°,  8°,  10°, 11°, 12° e
dell'articolo 67, secondo comma.
  3.  E'  punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il
notaio  che,  nei  casi  previsti  dall'articolo 43,  rilascia copie,
certificati o estratti.».