Art. 22.
 Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  138  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  138.  - 1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il
notaio:
    a) che e' recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui
all'articolo 26;
    b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e
57;
    c) che  non  conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o
presso lui depositati;
    d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure
lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64;
    e) che   e'  recidivo  nelle  contravvenzioni  alle  disposizioni
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
    f) che   impedisce   o   ritarda   le  ispezioni  previste  dagli
articoli 128 e 132.
  2.  E'  punito  con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio
che  contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48
e 49.
  3.  La  sospensione  comporta, oltre la decadenza dalla qualita' di
membro  del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale
del  notariato,  l'ineleggibilita'  a tali cariche per due anni dalla
cessazione della sospensione.».