Art. 22. Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 138. - 1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio: a) che e' recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26; b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57; c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64; e) che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°; f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132. 2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49. 3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilita' a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.».