Art. 23.
Sostituzione  dell'articolo 138-bis  della legge 16 febbraio 1913, n.
                                 89
  1.  L'articolo 138-bis  della  legge  16 febbraio  1913,  n. 89, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro
delle  imprese  delle  deliberazioni  di  societa' di capitali, dallo
stesso   notaio   verbalizzate,   quando   risultano   manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28,
primo  comma,  numero  1°,  ed  e'  punito  con la sospensione di cui
all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a
15.493 euro.
  2.   Con  la  stessa  sanzione  e'  punito  il  notaio  che  chiede
l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese di un atto costitutivo di
societa'   di   capitali,   da   lui   ricevuto,   quando   risultino
manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.».