Art. 24.
 Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  142  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 142. - 1. E' punito con la destituzione:
    a) il  notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili
durante  la  sospensione  o  durante l'interdizione temporanea, fatta
salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
    b) il   notaio   che   e'  recidivo  nelle  contravvenzioni  alle
disposizioni  indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1,
lettere b), c), d),  ovvero  che  e' una seconda volta recidivo nelle
contravvenzioni   alle   disposizioni   indicate  nell'articolo 26  o
nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
    c) il  notaio  che  abbandona  la  sede  in occasione di malattie
epidemiche o contagiose;
    d) il  notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli
atti  da  lui  ricevuti  o  presso  di  lui  depositati,  fatta salva
l'applicazione della legge penale.».