Art. 25.
           Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.  Dopo  l'articolo 142  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89, e'
inserito il seguente:
  «Art.  142-bis. - 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra
gli  estremi  di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma,
numero  3°,  e' punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui
all'articolo 147,   quando   la   sua   condotta  viola  quest'ultima
disposizione.
  2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  della  legge  penale  che
prevedono  pene  accessorie  comportanti  interdizione  dai  pubblici
uffici  o sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale del
notaio.».