Art. 26.
 Sostituzione dell'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  144  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  144.  -  1.  Se  nel  fatto  addebitato  al notaio ricorrono
circostanze  attenuanti  ovvero  quando il notaio, dopo aver commesso
l'infrazione,  si  e'  adoperato per eliminare le conseguenze dannose
della  violazione  o  ha  riparato  interamente il danno prodotto, la
sanzione  pecuniaria  e'  diminuita  di  un  sesto  e sono sostituite
l'avvertimento  alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella
misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la
sospensione alla destituzione.
  2.  Per  le  infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una
delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il
notaio e' assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore
ai   due   terzi   della   misura   massima   prevista  dallo  stesso
articolo 138-bis, comma 1.».