Art. 27. Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 145. - 1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.».