Art. 27.
 Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  145  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  145. - 1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la
stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.».