Art. 28.
           Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.  Dopo  l'articolo 145  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89, e'
inserito il seguente:
  «Art.  145-bis.  -  1.  In  caso di infrazione punibile con la sola
sanzione  pecuniaria,  il  notaio,  che non sia recidivo nella stessa
infrazione,  puo'  prevenire il procedimento o interromperne il corso
prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad
un  terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le
spese del procedimento.
  2.   L'estinzione   degli   illeciti  disciplinari  rilevati  nelle
ispezioni   previste  dagli  articoli 128  e  132  e'  dichiarata,  a
richiesta  del  notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto
al  quale  il notaio e' iscritto. Negli altri casi o quando sia stato
comunque  promosso  il  procedimento  disciplinare,  l'estinzione  e'
dichiarata,  a  richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si
procede.
  3.  Le  sanzioni  pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile
distrettuale   competente   per   l'ispezione.  L'archivio  versa  al
consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al
pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse.».