Art. 29.
 Sostituzione dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  146  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  146. - 1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in
cinque  anni  decorrenti  dal  giorno  in  cui  l'infrazione e' stata
commessa  ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3,
commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo.
  2.  La  prescrizione  e' interrotta dalla richiesta di apertura del
procedimento   disciplinare  e  dalle  decisioni  che  applicano  una
sanzione  disciplinare.  La prescrizione, se interrotta, ricomincia a
decorrere  dal  giorno  dell'interruzione.  Se  piu'  sono  gli  atti
interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.
In  nessun  caso  di  interruzione puo' essere superato il termine di
dieci anni.
  3.  Se  per il fatto addebitato e' iniziato procedimento penale, il
decorso  della prescrizione e' sospeso fino al passaggio in giudicato
della sentenza penale.
  4.  L'esecuzione  della  condanna  alla  sanzione  disciplinare  si
prescrive   nel   termine  di  cinque  anni  dal  giorno  in  cui  il
provvedimento e' divenuto definitivo.».