Art. 3.
  Sostituzione dell'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1. L'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  35.  - 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della
destituzione    sono   pronunziate   nei   casi   determinati   dagli
articoli 138,  138-bis,  142, 142-bis e 147, nonche' negli altri casi
previsti dalle leggi sul notariato.
  2.  La  sospensione  cautelare  e' pronunciata nei casi di cui agli
articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.».