Art. 30.
 Sostituzione dell'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  147  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  147. - 1. E' punito con la censura o con la sospensione fino
ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la destituzione, il notaio che
pone in essere una delle seguenti condotte:
    a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella
vita  pubblica o privata, la sua dignita' e reputazione o il decoro e
prestigio della classe notarile;
    b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate
dal Consiglio nazionale del notariato;
    c) fa  illecita  concorrenza  ad  altro  notaio, con riduzioni di
onorari,   diritti   o  compensi,  ovvero  servendosi  dell'opera  di
procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicita' non consentiti
dalle  norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente
al decoro ed al prestigio della classe notarile.
  2.  La  destituzione  e' sempre applicata se il notaio, dopo essere
stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del
presente   articolo,   vi  contravviene  nuovamente  nei  dieci  anni
successivi all'ultima violazione.».