Art. 32.
 Sostituzione dell'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  148  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  148.  -  1. In ogni circoscrizione territoriale e' istituita
una  Commissione  amministrativa  regionale di disciplina, di seguito
denominata:  «Commissione»,  con  sede  presso  il consiglio notarile
distrettuale   del   capoluogo   della   regione.   Formano  un'unica
circoscrizione  territoriale  la  Valle  d'Aosta  ed  il Piemonte, le
Marche  e  l'Umbria,  l'Abruzzo  ed  il  Molise,  la  Campania  e  la
Basilicata,  il  Trentino-Alto  Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed il
Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede e' rispettivamente presso il
consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte,
Marche, Abruzzo, Campania e Veneto.
  2.  Quando  il  territorio  di un distretto ricade in quello di due
regioni,  l'intero  territorio e' compreso nella circoscrizione nella
quale  e' ubicato il maggior numero di sedi dello stesso distretto. I
distretti   riuniti   di  La  Spezia  e  Massa  sono  compresi  nella
circoscrizione della Liguria.
  3. La Commissione e' composta da un magistrato che la presiede e da
sei,  otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei
notai    assegnati   a   ciascuna   circoscrizione   non   superi   i
duecentocinquanta  o  risulti superiore a tale numero, ma inferiore a
quattrocento, ovvero sia pari o superiore a quattrocento.
  4.   I   componenti  della  Commissione  sono  nominati  ed eletti,
rispettivamente,   ai   sensi  degli  articoli 150  e  150-bis.  Sono
eleggibili,  fatto salvo il disposto dell'articolo 149, tutti i notai
iscritti    ai   collegi   dei   distretti   compresi   in   ciascuna
circoscrizione.
  5.  La  Commissione  dura  in  carica tre anni. Per lo stesso tempo
durano  in  carica  il  segretario  ed  il tesoriere. Le cariche sono
prorogate fino all'insediamento dei nuovi componenti.
  6.  Le  spese  di  elezione dei componenti notai e di funzionamento
della  Commissione,  inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui
al  comma 7  e  quelle  per i locali, il personale, l'attrezzatura, e
quanto  altro  necessario,  sono  sostenute dai consigli notarili dei
distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e tra essi ripartite
sulla  base  degli onorari iscritti a repertorio nell'anno precedente
dai  notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese
nella  tassa annuale di cui al comma secondo dell'articolo 93. A tale
fine,  la  Commissione,  entro  il 30 ottobre di ogni anno, redige il
bilancio preventivo per l'anno successivo.
  7.  I  componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle
spese  sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di
presenza  nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale
del notariato.».