Art. 33.
 Sostituzione dell'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  149  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  149.  -  1.  Non  possono  essere  chiamati  a presiedere la
Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e
quelli  che  nel  triennio precedente abbiano partecipato al concorso
per la nomina a notaio.
  2. Non sono eleggibili alla Commissione:
    a) i  componenti  del  Consiglio  nazionale  del  notariato e dei
consigli  notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo
da meno di dieci anni;
    b) i  notai  ai  quali,  nei quattro anni precedenti le elezioni,
sono  state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni
dell'avvertimento,    della   censura,   della   sospensione,   della
destituzione,  ovvero  quella  pecuniaria,  quando  e'  applicata  in
sostituzione della sospensione;
    c) i   notai   che   sono   stati   condannati,  anche  ai  sensi
dell'articolo 444, codice di procedura penale, per reati non colposi;
    d) i  notai  che  sono stati componenti della Commissione per due
volte  consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di
cinque anni.
  3.  Sono  incompatibili  i magistrati ed i notai che sono parenti o
affini  entro  il  terzo  grado  o  coniugi di altri componenti della
stessa  Commissione  ed i notai vincolati da rapporti di associazione
professionale con altri componenti della stessa Commissione.».