Art. 34.
           Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.  Dopo  l'articolo 149  della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
  «Art.  149-bis.  -  1.  Il  magistrato  che presiede la Commissione
decade  dall'incarico  se  si  iscrive all'albo dei praticanti notai,
anche   di   altro   distretto   notarile,  se  presenta  domanda  di
partecipazione  al  concorso  per la nomina a notaio o se sopravviene
una  delle  cause  di  incompatibilita'  previste  dall'articolo 149,
comma 3.
  2.  La  decadenza del magistrato e' dichiarata dal presidente della
corte d'appello competente per la nomina.
  3.  I  componenti  della  Commissione decadono quando sopravvengono
cause  di  ineleggibilita' o di incompatibilita', ovvero a seguito di
cessazione   dall'esercizio   o   di  interdizione  temporanea  o  di
trasferimento in altra circoscrizione.
  4.  La  Commissione  in  seduta  plenaria  decide  sulle  cause  di
ineleggibilita'  e  di  decadenza  dei  componenti notai e dispone la
sospensione  degli  stessi  componenti  dalla  carica quando nei loro
confronti e' iniziato un procedimento disciplinare.
  Art.  149-ter. - 1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un
terzo  dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni
integrative,  che  sono indette immediatamente, per la circoscrizione
interessata,  dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I
nuovi  eletti  durano  in  carica  fino alla scadenza del mandato dei
componenti gia' in carica.
  2.  Il  presidente  della Commissione puo' richiedere al presidente
del  Consiglio  nazionale  del notariato che vengano indette elezioni
integrative  anche  quando  sia venuto a mancare meno di un terzo dei
suoi componenti.».