Art. 35.
  Sostituzione dell'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  150  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.   150.  -  1.  Ogni  tre  anni,  entro  il  mese  di febbraio
successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui
ha  sede  la  Commissione  nomina, tra i magistrati con qualifica non
inferiore  a  magistrato  di  appello, in servizio da almeno due anni
presso  gli  uffici  giudicanti  del  distretto,  il presidente della
Commissione.
  2.  Il magistrato che presiede la Commissione puo' essere revocato,
se  ricorrono  giusti  motivi,  dal  presidente della corte d'appello
competente per la nomina.
  3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della
Commissione,  il presidente della corte d'appello competente provvede
immediatamente alla sua sostituzione.».