Art. 36.
           Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.  Dopo  l'articolo 150  della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
  «Art.  150-bis.  -  1.  Ogni  tre  anni,  entro il mese di febbraio
successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte
di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione.
  2.  Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale
del  notariato  e  si svolgono con le stesse modalita' e nello stesso
giorno  in  cui  hanno  luogo  quelle  del  Consiglio  nazionale  del
notariato.
  3.  I  presidenti  dei  consigli  notarili distrettuali, nei cinque
giorni   successivi   alla   votazione,  comunicano  i  risultati  al
presidente  del  Consiglio  notarile  del  distretto  ove  ha sede la
Commissione.
  4.  I  notai  appartenenti al medesimo distretto non possono essere
eletti  componenti  della  Commissione in numero superiore alla meta'
dei  notai  che  ne  fanno  parte. Se tale limite viene superato, gli
eletti  in  esubero,  appartenenti  allo stesso distretto e che hanno
ricevuto  il  minor numero di voti, vengono esclusi e sono dichiarati
eletti  notai  di  altri  distretti,  che  seguono immediatamente per
numero di voti.
  5.  Se  viene  eletto  un  notaio  legato da vincoli che comportano
incompatibilita'  con un componente della Commissione gia' in carica,
l'eletto viene escluso e sostituto con il notaio che segue per numero
di  voti.  Se  i  notai eletti che risultano incompatibili sono due o
piu',  sono  esclusi,  qualora  non vi sia rinunzia, quelli che hanno
ricevuto il minor numero di voti.
  6.  A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di
cui  al  comma 3,  al presidente del consiglio notarile del distretto
nel  quale  ha  sede  la  Commissione l'esistenza a proprio carico di
cause di incompatibilita'.
  7.  In caso di parita' di voti tra due o piu' candidati, e' escluso
il  meno  anziano nell'ufficio di notaio. In caso di pari anzianita',
e' escluso il meno anziano di eta'.
  8. Competente per l'adozione di tutti i provvedimenti di esclusione
e'  il  presidente  del consiglio notarile del distretto nel quale ha
sede   la  Commissione.  Il  presidente  provvede  nei  dieci  giorni
successivi alla votazione.
  9.  Se  i  notai  eletti  non  raggiungono il numero necessario per
completare  la  composizione  della  Commissione,  si  provvede senza
indugio ad elezioni integrative.
  10. Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha
sede  la  Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione,
proclama   gli  eletti,  dandone  comunicazione  al  Ministero  della
giustizia  ed al Consiglio nazionale del notariato nonche' alle corti
di  appello,  alle procure della Repubblica, agli archivi notarili ed
ai   consigli   notarili   distrettuali,  che  hanno  competenza  nel
territorio della circoscrizione.
  Art. 150-ter. - 1. Il consiglio notarile del distretto nel quale ha
sede   la   Commissione   provvede   nello   stesso  termine  di  cui
all'articolo 150-bis,   comma 10,   a  nominare  tra  i  notai  della
circoscrizione  il  segretario  ed il tesoriere della Commissione. Il
segretario  ed  il  tesoriere  non  possono  essere  componenti della
Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche.
  2.  Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti,
il  presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede
la Commissione provvede al suo insediamento, convocando il magistrato
nominato  per  presiederla,  i  notai  eletti,  il  segretario  ed il
tesoriere.
  3.  Per l'insediamento della Commissione e' necessario che, anche a
seguito  dei  provvedimenti  adottati ai sensi dell'articolo 150-bis,
commi 4  e  5,  risultino  eletti  almeno  quattro, sei o otto notai,
secondo,  rispettivamente,  che il numero dei componenti notai sia di
sei, di otto o di dodici.
  4.   Il   verbale  della  riunione  di  insediamento  e'  trasmesso
immediatamente    alle   autorita'   di   cui   all'articolo 150-bis,
comma 10.».