Art. 37.
 Sostituzione dell'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  151  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  151.  -  1.  Il presidente della Commissione forma i collegi
giudicanti,  avendo  cura,  in  quanto possibile, di assegnarvi notai
appartenenti  a  distretti  diversi. Ciascun collegio e' composto dal
presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai.
  2.  I  componenti  della Commissione, se necessario, possono essere
temporaneamente  applicati  ad  altro  collegio con provvedimento del
presidente.
  3.  Con  il  provvedimento  di  cui  al comma 1 il presidente della
Commissione   fissa   preventivamente   i   criteri   oggettivi   per
l'assegnazione  dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le
sostituzioni dei componenti.».