Art. 38.
 Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  152  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  152.  - 1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi
dai  notai  e'  la  Commissione  della  circoscrizione nella quale e'
compreso  il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e'
stato commesso il fatto per il quale si procede.
  2.  La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico
dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono
l'incarico,  spetta  alla Commissione della circoscrizione confinante
alla  quale e' assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la
Sicilia  e  la  Sardegna  tale competenza spetta rispettivamente alla
Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.».