Art. 39. Sostituzione dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 153. - 1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta: a) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando e' stato commesso il fatto per il quale si procede; b) al presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e' stato commesso il fatto ovvero, se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonche' al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo. 2. Il procedimento e' promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. 3. Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni.».