Art. 39.
 Sostituzione dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  153  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 153. - 1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta:
    a) al  procuratore  della  Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario  aveva  sede  il notaio quando e' stato commesso il fatto
per il quale si procede;
    b) al  presidente  del  consiglio  notarile del distretto nel cui
ruolo  era  iscritto  il  notaio  quando  e'  stato commesso il fatto
ovvero,  se  l'infrazione  e'  addebitata  allo stesso presidente, al
consigliere   che  ne  fa  le  veci,  previa  delibera  dello  stesso
consiglio.  La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai
sensi dell'articolo 156-bis, comma 5.
    c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per
l'ispezione  di  cui  all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni
rilevate  durante  le  ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel
corso  di  altri  controlli  demandati allo stesso capo dell'archivio
dalla   legge,   nonche'   al   conservatore   incaricato   ai  sensi
dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.
  2.   Il  procedimento  e'  promosso  senza  indugio,  se  risultano
sussistenti  gli  elementi  costitutivi  di un fatto disciplinarmente
rilevante.
  3.  Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica
il  fatto  addebitato e le norme che si assumono violate e formula le
proprie conclusioni.».