Art. 4.
    Modifiche all'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1. Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n.
89 e' sostituito dal seguente:
  «In  caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione
del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43.».
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 39 della citata legge
          16 febbraio  1913,  n.  89,  come  modificato  dal presente
          decreto legislativo:
              «Art.   39. -   Nel  caso  di  morte  o  di  cessazione
          definitiva  dall'esercizio  notarile, il capo dell'archivio
          notarile  del  distretto deve procedere all'apposizione dei
          sigilli  sopra  tutti  gli  atti,  i  repertori  e le carte
          relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del
          notaio  od  indebitamente altrove; e quando sia eseguita la
          rimozione dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei
          repertori.
              Nei  casi  di urgenza potra' essere provveduto dal capo
          dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del
          consiglio  notarile  del  distretto  o  di un membro da lui
          delegato,  alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire
          un  testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e
          compiere qualsiasi altra operazione.
              In  caso  di interdizione temporanea ed in ogni caso di
          sospensione  del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi
          dell'art. 43.».