Art. 4. Modifiche all'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' sostituito dal seguente: «In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43.».
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 39 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 39. - Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei repertori. Nei casi di urgenza potra' essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione. In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'art. 43.».