Art. 40.
 Sostituzione dell'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  154  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 154. - 1. I componenti della Commissione devono astenersi nei
casi  indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile. Quando
l'astensione   riguarda   il  presidente,  su  di  essa  provvede  il
Presidente  della  Corte  d'appello,  designando  altro  magistrato a
presiedere il collegio.
  2.  I  componenti della Commissione possono essere ricusati a norma
dell'articolo 52  del  codice  di procedura civile. Sulla ricusazione
decide,  con  provvedimento  non  impugnabile,  altro  collegio della
Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo
ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.
  3.  Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con
altro componente della Commissione.
  4.  In  caso  di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente
della   Corte  d'appello,  designando,  quando  la  dichiarazione  di
ricusazione e' accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.».