Art. 41. Sostituzione dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 155. - 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e da' immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), nonche' al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso e' fatta menzione del deposito e della facolta' di consultare gli atti depositati e di estrarne copia. 2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facolta' di presentare una memoria. 3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1. 4. Il provvedimento puo' essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo.».