Art. 41.
 Sostituzione dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  155  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  155.  - 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della
richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al
collegio,  designa il relatore e da' immediato avviso dell'inizio del
procedimento  all'organo  richiedente  e,  se  diverso,  al consiglio
notarile  del distretto di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b),
nonche'  al  notaio  incolpato,  trasmettendo agli stessi copia degli
atti,  salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa.
In  tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi
soggetti  presso  la  Commissione e nell'avviso e' fatta menzione del
deposito  e  della  facolta'  di  consultare gli atti depositati e di
estrarne copia.
  2.   Il  notaio  nei  quindici  giorni  successivi  al  ricevimento
dell'avviso ha facolta' di presentare una memoria.
  3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito
della  memoria,  il  collegio,  se  ritiene  manifestamente infondato
l'addebito,   dichiara  non  luogo  a  procedere,  con  provvedimento
comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1.
  4.    Il    provvedimento    puo'   essere   impugnato   ai   sensi
dell'articolo 158,  comma 1,  dagli  organi  di  cui  al  comma 1 del
presente articolo.».