Art. 42. Sostituzione dell'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 156. - 1. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria e sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi dell'articolo 155, comma 3, fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne da' avviso alle parti almeno venti giorni prima.».