Art. 42.
 Sostituzione dell'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  156  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 156. - 1. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni
successivi  alla  scadenza  del  termine  per presentare la memoria e
sempre   che   la   Commissione  non  si  sia  pronunciata  ai  sensi
dell'articolo 155,  comma 3,  fissa  la  data per la discussione, che
deve  aver  luogo  nei successivi trenta giorni, e ne da' avviso alle
parti almeno venti giorni prima.».