Art. 43.
           Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.  Dopo  l'articolo 156  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89, e'
inserito il seguente:
  «Art.  156-bis.  -  1.  Il  notaio puo' comparire personalmente o a
mezzo  di  procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto
pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.
  2.  Il notaio puo' farsi assistere da un notaio, anche in pensione,
o  da  un  avvocato  nominato anche con dichiarazione consegnata alla
Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il
conservatore  dell'archivio  notarile  possono  farsi assistere da un
avvocato.
  3.  La  discussione  si  svolge  in  camera  di consiglio e possono
parteciparvi  l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i
loro difensori, se nominati.
  4.  Le  parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima
della  data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti
indicano  i  mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due
giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie.
  5. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se
non  hanno richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire
fino a quando non e' adottata la decisione finale, presentare memorie
e  indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4
e partecipare alla discussione in camera di consiglio.
  6.  La  discussione  orale  e'  aperta  con la relazione svolta dal
relatore.
  7.  Il  collegio  assume,  anche d'ufficio, tutte le prove ritenute
rilevanti  ai  fini  della  decisione. Le dichiarazioni delle persone
informate  dei  fatti  sono  assunte  con le modalita' previste per i
testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.
  8.  Se,  a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio
ritiene  che  per  il  fatto  addebitato  possa  essere applicata una
sanzione  di  maggiore  gravita',  il presidente ne informa le parti,
fissando  una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei
successivi  venti  giorni.  Le  parti  possono  depositare memorie ed
indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
  9.  Se  emergono  fatti  diversi  da quello addebitato, il collegio
rimette  gli  atti  all'organo che ha promosso il procedimento per le
valutazioni di competenza.
  10.  Il  collegio  delibera  immediatamente dopo l'assunzione delle
prove  e dopo aver ascoltato, nell'ordine, le conclusioni dell'organo
che   ha   richiesto  l'apertura  del  procedimento,  di  quello  che
eventualmente  vi  e' intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo
difensore.
  11.  Il  notaio,  anche  a mezzo del procuratore speciale di cui al
comma 1,  puo'  rendere  dichiarazioni spontanee in ogni momento fino
alla  chiusura  della  discussione,  anche  se  e'  assistito  da  un
difensore.».