Art. 44.
 Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  157  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  157.  - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza
la presenza delle parti.
  2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la
decisione.
  3. La decisione e' depositata non oltre i trenta giorni successivi.
Dell'avvenuto deposito e' dato tempestivo avviso alle parti.».