Art. 45.
 Sostituzione dell'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  158  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  158.  -  1.  Le  decisioni  della Commissione possono essere
impugnate  in  sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai
sensi   dell'articolo 156-bis,   comma 5,   e,   in  ogni  caso,  dal
procuratore  della  Repubblica competente per l'esercizio dell'azione
disciplinare,  con  reclamo  alla  corte  d'appello del distretto nel
quale  ha  sede  la  Commissione,  nel termine di trenta giorni dalla
notificazione  della  decisione, a cura della parte interessata o, in
difetto, nel termine di un anno dal suo deposito.
  2.  Nel  giudizio  di impugnazione e' obbligatorio il patrocinio di
avvocato.
  3.  Le  decisioni  della Commissione diventano esecutive, se non e'
proposto reclamo nei termini di cui al comma 1.».