Art. 46.
           Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.  Dopo  l'articolo 158  della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
  «Art.  158-bis.  -  1.  La  corte  d'appello decide con sentenza in
camera  di  consiglio,  ai  sensi  degli  articoli 737 e seguenti del
codice  di  procedura  civile,  ed  il  dispositivo  e' reso pubblico
mediante  lettura.  La  decisione e' depositata nei successivi trenta
giorni  in  cancelleria  e  le parti sono immediatamente avvisate dal
cancelliere con biglietto di cancelleria.
  Art.  158-ter.  -  1.  Contro  la sentenza della corte d'appello e'
ammesso  ricorso  per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5)
dell'articolo 360   del   codice  di  procedura  civile.  Si  applica
l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.
  2.  Il  ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni
dalla  notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica,
nel temine di un anno dal deposito.
  3.  La  sentenza della corte d'appello e' immediatamente esecutiva,
fatta  salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura
civile.
  4.  La  Corte  di  cassazione  pronuncia  con sentenza in camera di
consiglio, sentite le parti.
  Art.  158-quater. - 1. All'esecuzione delle sanzioni e delle misure
cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto
nel  cui  ruolo il notaio e' iscritto, informandone immediatamente il
procuratore   della  Repubblica  e  il  capo  dell'archivio  notarile
competenti  per  il  luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il
procuratore  della  Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai
sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b).
  2.  Se  la sanzione da eseguire e' stata irrogata al presidente del
consiglio  notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne
fa le veci.
  3.  La durata della misura cautelare della sospensione e' computata
ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.
  4. Si applica l'articolo 145-bis, comma 3.
  Art.  158-quinquies. - 1. In caso di esercizio dell'azione penale a
carico  di  un  notaio,  il  pubblico ministero ne da' immediatamente
comunicazione  al  presidente  del consiglio notarile distrettuale di
cui  all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per
il quale si procede.
  2.  Il  procedimento  disciplinare  e' sospeso fino al passaggio in
giudicato  della  sentenza,  quando  per  lo  stesso fatto si procede
penalmente.
  3.  La  sentenza  penale,  anche  se  e' stata pronunciata ai sensi
dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale,  fa  stato nel
procedimento  disciplinare  quanto  all'accertamento del fatto, della
sua  illiceita'  penale  e  dell'affermazione  che  il fatto e' stato
commesso dall'autore.
  4.  Se  il  processo  penale  risulta  connesso con un procedimento
disciplinare,   la   Commissione   puo'  sospendere  il  procedimento
disciplinare, a richiesta del notaio.
  Art.    158-sexies.   -   1.   Se   risultano   addebitati   fatti,
disciplinarmente   rilevanti,   che,  per  la  loro  gravita',  siano
incompatibili  con  l'esercizio  delle  funzioni  notarili,  o quando
ricorre  la  necessita'  di  inibire  comportamenti illeciti, possono
essere  disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle
funzioni  notarili  od  ogni  altra  opportuna  misura  cautelare, ad
istanza  dell'organo  che  ha  richiesto  l'apertura del procedimento
disciplinare   o   di   quello   che   vi  e'  intervenuto  ai  sensi
dell'articolo 156-bis,  comma 5.  Se  il  procedimento  non e' ancora
iniziato,  la misura cautelare puo' essere adottata ad istanza di uno
dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c).
  2.  La  sospensione  dalle  funzioni  e  le  altre misure cautelari
possono  essere  altresi'  disposte,  ad  istanza  delle  parti o dei
soggetti  di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale
e'  stata  pronunciata  condanna  non ancora passata in giudicato per
reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravita' del fatto
ascrittogli,  ovvero  contro  il quale e' stata comminata la sanzione
disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
  3.  Le  misure  cautelari  di  cui  ai  commi 1  e 2 possono essere
revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i
relativi   presupposti.   Le   stesse   misure,  ove  disposte  prima
dell'inizio  del  procedimento disciplinare, divengono inefficaci se,
entro  trenta giorni dalla loro adozione, non e' richiesta l'apertura
del procedimento disciplinare medesimo.
  4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, e' disposta, anche se
non   e'   chiesta   l'apertura  del  procedimento  disciplinare,  la
sospensione  dall'esercizio delle funzioni del notaio che si trova in
stato  di  custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o
che stia scontando una pena restrittiva della liberta' personale.
  5.  La  sospensione  cautelare  obbligatoria  di  cui al comma 4 e'
revocata,  anche  d'ufficio,  quando  e'  revocata  in sede penale la
misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui
al  comma 1,  o  quando  e'  stata  scontata  la  pena  detentiva. La
sospensione  obbligatoria,  quando  non  e'  revocata in presenza dei
presupposti  di  cui  al  comma 1,  diviene  inefficace,  se  non  e'
richiesta  l'apertura  del  procedimento  disciplinare nel termine di
trenta  giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura
cautelare personale adottata in sede penale.
  6.  La  sospensione  cautelare  obbligatoria  di  cui al comma 4 e'
revocata,  anche  d'ufficio,  quando  e'  revocata  in sede penale la
custodia  cautelare,  salvo  che  sussistano  i presupposti di cui al
comma 1,  o  quando  e'  stata  scontata  la  pena  detentiva.  Se la
sospensione  cautelare  obbligatoria  non  e' revocata, sussistendo i
presupposti  di  cui  al  comma 1,  essa diviene inefficace se, entro
trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non e' richiesta
l'apertura del procedimento disciplinare.
  7.  In  ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di
decisione, anche non definitiva, di proscioglimento.
  8.  I  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria penale competente
comportanti  la  sospensione  cautelare di cui al comma 4 o la revoca
della  stessa  sono comunicati, a cura dell'autorita' giudiziaria che
procede,  al presidente del consiglio notarile del distretto al quale
il  notaio  e'  iscritto  nonche'  al consiglio notarile distrettuale
competente  per  l'azione  disciplinare,  se  diverso.  Sono altresi'
comunicati  all'archivio  notarile  del  distretto al cui collegio il
notaio e' iscritto.
  9.  In  ogni  caso,  la  sospensione  cautelare non puo' superare i
cinque  anni  anche  non  continuativi.  Ai  fini del computo di tale
termine   non  si  tiene  conto  del  periodo  durante  il  quale  il
procedimento      disciplinare      e'      sospeso      ai     sensi
dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4.
  Art.  158-septies.  -  1.  Le  misure cautelari sono adottate dalla
Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o
nel  corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione
non e' divenuta definitiva.
  2.  Se  il  procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla
Corte  di  cassazione, per 1'adozione di tali misure e' competente la
Corte d'appello.
  3.  Le  misure  cautelari possono essere disposte anche nei casi di
sospensione     del     procedimento     disciplinare,    ai    sensi
dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.
  Art.  158-octies.  -  1. Quando e' chiesta l'adozione di una misura
cautelare,  le  parti sono convocate immediatamente con provvedimento
notificato  almeno  tre  giorni  liberi  prima della data fissata per
l'esame  dell'istanza.  Se  il procedimento disciplinare non e' stato
ancora   promosso,   sono   convocati   il   soggetto   che  richiede
l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede.
  2.  La decisione e' adottata nel termine di dieci giorni dalla data
della presentazione dell'istanza.
  3.   Quando  la  convocazione  delle  parti  potrebbe  pregiudicare
l'attuazione  della  misura  cautelare,  l'organo competente provvede
immediatamente,  assunte,  ove occorre, sommarie informazioni. Con lo
stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo
del  comma 1,  sono  convocati  entro  dieci giorni per la convalida,
modifica   o  revoca  della  misura  adottata.  Il  provvedimento  e'
notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le
parti  o  i  soggetti  convocati hanno facolta' di depositare memorie
almeno due giorni prima.
  4.  Il  provvedimento  e'  inefficace  se  non sono contestualmente
convocati,  ai  sensi  del  comma 3,  le  parti  o  i soggetti di cui
all'ultimo  periodo  del  comma 1,  e  perde  efficacia  se, entro il
termine   di  dieci  giorni  previsto  dallo  stesso  comma,  non  e'
convalidato.
  5.  L'organo  che  adotta  le  misure cautelari puo' delegare altro
notaio  per  il  compimento  degli  atti  necessari  ad  eliminare il
permanere o le conseguenze dannose delle violazioni.
  Art.  158-novies.  - 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla
Commissione   sono  reclamabili  dinanzi  alla  Corte  d'appello  del
distretto  nel  quale  ha  sede  la Commissione, nel termine di dieci
giorni  dalla notifica, nelle forme previste dagli articoli 737 e 738
del  codice  di  procedura  civile  per  i  procedimenti in camera di
consiglio, in quanto compatibili.
  2.  I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte d'appello, ai
sensi  dell'articolo 158-septies,  comma 2,  sono reclamabili dinanzi
alla  Corte  d'appello  nel  cui  distretto  e' ubicata la sede della
Commissione piu' vicina.
  3. Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di
reclamo  ai  sensi del comma 2, e' ammesso ricorso per cassazione per
violazione  di  legge  nel termine di venti giorni dalla notifica. La
Corte decide in camera di consiglio, sentite le parti.
  4.  L'impugnazione  dei  provvedimenti  cautelari  non  ne sospende
l'esecuzione.
  Art.  158-decies.  -  1.  Gli  atti, i provvedimenti e le decisioni
relativi  al  procedimento  disciplinare ed al procedimento cautelare
sono  comunicati  o  notificati  al notaio nel suo studio o presso il
domicilio eletto.
  2.  Le  comunicazioni  e  le notificazioni agli altri soggetti sono
eseguite presso le loro sedi.
  3.   Le   comunicazioni   e   le   notificazioni  degli  atti,  dei
provvedimenti  e delle sentenze relativi ai procedimenti disciplinari
e  cautelari  dinanzi  alla  Corte  d'appello e dinanzi alla Corte di
cassazione  si eseguono nei modi e nelle forme previsti dal codice di
procedura civile.
  4.  Le  comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo
possono  essere  eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica
certificata,   ai  sensi  dell'articolo 48  del  decreto  legislativo
7 marzo  2005,  n. 82, con le modalita' e le decorrenze stabilite con
decreto  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con il Ministro
delle innovazioni tecnologiche.
  Art.  158-undecies.  -  1. Le decisioni, anche di natura cautelare,
della  Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione
sono comunicate:
    a) al Ministero della giustizia;
    b) al   procuratore   generale  presso  la  Corte  d'appello  del
distretto nel quale ha sede il notaio;
    c) al  procuratore  della  Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario ha sede il notaio;
    d) al Consiglio nazionale del notariato;
    e) al  consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto
il notaio;
    f) all'archivio  notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto
il notaio.
  3.  Le  comunicazioni  agli  organi  di cui alle lettere b), c), e)
e f),  non  sono  necessarie,  quando gli stessi hanno partecipato al
procedimento.».