Art. 47.
 Sostituzione dell'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  159  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  159.  - 1. Il notaio che sia stato destituito puo' domandare
di  essere  riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione
del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando
fu destituito nei seguenti casi:
    a) se  ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale,
quando   e'   stato   condannato   per   uno   dei   reati   indicati
nell'articolo 5, primo comma, numero 3°;
    b) se,  negli  altri  casi,  sono  decorsi  almeno tre anni dalla
destituzione o dalla espiazione della pena.
  2.  La  deliberazione  del consiglio e' soggetta ad omologazione da
parte  della  Corte  d'appello  del  distretto  nel  quale ha sede il
consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero ed il notaio interessato.
  3.   Non   puo'  in  ogni  caso  essere  riabilitato  all'esercizio
professionale  il  notaio  che sia stato condannato per falso, frode,
abuso   d'ufficio,  concussione,  corruzione,  furto,  appropriazione
indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia.».