Art. 49. Sostituzione dell'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 160. - 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».