Art. 49.
 Sostituzione dell'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1.   L'articolo  160  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  160.  -  1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto dalla
presente  legge,  ai  procedimenti  amministrativi  disciplinati  dal
presente  titolo  si  applicano,  le norme di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.».