Art. 5.
  Sostituzione dell'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
  1. L'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  40.  -  1.  Il  sigillo  del  notaio cessato definitivamente
dall'esercizio o trasferito ad altra sede e' depositato nell'archivio
notarile  distrettuale. Il sigillo e' reso inutilizzabile, in modo da
restare  comunque  riconoscibile,  mediante l'apposizione di un segno
sull'incisione a cura del capo dell'archivio.
  2.  Il  sigillo  del  notaio  sospeso  o interdetto temporaneamente
ovvero  nei confronti del quale sono state pronunziate l'interdizione
dai  pubblici  uffici  o  altro provvedimento comportante sospensione
dall'esercizio   ai   sensi   della   legge   penale   e'  depositato
nell'archivio  notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti
di tali provvedimenti.
  3.  Il  capo  dell'archivio  notarile  distrettuale  assume tutti i
provvedimenti necessari per l'acquisizione del sigillo.».