Art. 50.
Sostituzione  dell'articolo 23  del  regio  decreto-legge  23 ottobre
    1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
  1.  L'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,
convertito  dalla  legge  18 marzo  1926,  n.  562, e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  23.  -  1.  I notai annotano gli estremi delle formalita' di
iscrizione  e  trascrizione,  alla  cui  esecuzione sono obbligati, a
margine degli atti.
  2.  In  caso di omissione, il notaio e' punito disciplinarmente con
la  sanzione  pecuniaria  da  8  euro  a 24 euro per ogni annotazione
omessa.».
 
          Nota all'art. 50:
              - Per  il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,
          si vedano le note alle premesse.